Art. 4.
                             Conversione
  1.  Ai  fini  dell'esercizio del diritto di voto, la conversione di
cui all'art. 4, comma 3, del decreto richiesta dopo la  pubblicazione
dell'avviso   di   convocazione,  opera  dalla  riunione  assembleare
immediatamente successiva a quella oggetto dell'avviso.