Art. 5.
              Pubblicazione dell'avviso di convocazione
                     e dell'esito della delibera
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  nell'art.  5,  comma  4, del
decreto, l'avviso di convocazione e' affisso nei 30 giorni precedenti
l'adunanza  assembleare  presso  la  sede  della  SICAV,  degli  enti
indicati  all'art.  1, comma 1 e presso tutte le successive di questi
ultimi, nonche' presso la banca depositaria.
  2. La SICAV provvede a dare notizia dell'esito della  delibera  sui
quotidiani di cui all'art. 5, comma 4 del decreto.
  3.  Copia  della delibera adottata deve essere affissa negli stessi
termini di cui al comma 1.
  4. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 29 luglio 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI