Art. 5. Pubblicazione dell'avviso di convocazione e dell'esito della delibera 1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5, comma 4, del decreto, l'avviso di convocazione e' affisso nei 30 giorni precedenti l'adunanza assembleare presso la sede della SICAV, degli enti indicati all'art. 1, comma 1 e presso tutte le successive di questi ultimi, nonche' presso la banca depositaria. 2. La SICAV provvede a dare notizia dell'esito della delibera sui quotidiani di cui all'art. 5, comma 4 del decreto. 3. Copia della delibera adottata deve essere affissa negli stessi termini di cui al comma 1. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 1992 Il Ministro: BARUCCI