IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali, al trasporto di merci su strada (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988); Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990, recante criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia- Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990); Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1991 concernente criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1991); Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra Italia ed Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991); Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1991 con il quale l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni Austria e' stata ridotta del 20% rispetto al numero dei viaggi regolarmente effettuato dalle aziende di trasporto nel periodo di monitoraggio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1991); Ritenuto, ai fini dell'ottimale utilizzo delle autorizzazioni Austria a disposizione, nonche' della semplificazione delle proce- dure, necessario stabilire nuovi criteri per il rilascio di autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria, relativamente all'anno 10 giugno 1992-9 giugno 1993; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1992 recante determinazioni di nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto di merci Italia-Austria per il periodo 10 giugno 1992-9 giugno 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992); Considerato che ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 1992 bisogna procedere alla distribuzione definitiva del contingente di autorizzazioni Austria per l'anno 1992-93; Decreta: Art. 1. Le autorizzazioni Austria relative al contingente 10 giugno 1992-9 giugno 1993 vengono assegnate secondo i criteri seguenti. Le imprese che hanno chiesto ed ottenuto, ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 1992, autorizzazioni Austria otterranno ancora: un numero di autorizzazioni pari al 16% dei tagliandi di controllo di colore arancione assegnati per l'anno 1992-93, qualora abbiano utilizzato dal 91% al 100% dei tagliandi di controllo di colore verde ottenuti per l'anno 1991-92; un numero di autorizzazioni pari al 13% dei tagliandi di controllo di colore arancione assegnati per l'anno 1992-93, qualora abbiano utilizzato dal 75% al 90% dei tagliandi di controllo di colore verde ottenuti per l'anno 1991-92; un numero di autorizzazioni pari al 10% dei tagliandi di controllo di colore arancione assegnati per l'anno 1992-93, qualora abbiano utilizzato dal 61% al 74% dei tagliandi di controllo di colore verde ottenuti per l'anno 1991-92. L'assegnazione delle autorizzazioni ottenibili sulla base del precedente comma non potra' essere quantitativamente superiore al numero delle autorizzazioni utilizzate, sia sulla base dei tagliandi di color bianco che dei tagliandi di color verde, da ogni impresa nel periodo 10 giugno 1991-9 giugno 1992. Le imprese che non hanno ancora presentato domanda per ottenere autorizzazioni ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 1992 possono presentarla fino alla data del 30 settembre 1992.