IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i
criteri  generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali, al
trasporto di merci su strada (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
67 del 21 marzo 1988);
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 settembre 1990, recante criteri
per il rilascio  delle  autorizzazioni  per  l'autotrasporto  Italia-
Austria  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre
1990);
  Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1991 concernente criteri per
il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto  internazionale  di
merci  tra  l'Italia e l'Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 58 del 9 marzo 1991);
  Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente  i  criteri
per    il   rilascio   delle   autorizzazioni   per   l'autotrasporto
internazionale di merci  tra  Italia  ed  Austria  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991);
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  settembre  1991  con il quale
l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni
Austria e' stata ridotta  del  20%  rispetto  al  numero  dei  viaggi
regolarmente  effettuato  dalle  aziende  di trasporto nel periodo di
monitoraggio (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del  4
ottobre 1991);
  Ritenuto,  ai  fini  dell'ottimale  utilizzo  delle  autorizzazioni
Austria a disposizione, nonche' della  semplificazione  delle  proce-
dure,   necessario   stabilire  nuovi  criteri  per  il  rilascio  di
autorizzazioni  per  l'autotrasporto  Italia-Austria,   relativamente
all'anno 10 giugno 1992-9 giugno 1993;
  Visto  il decreto ministeriale 7 maggio 1992 recante determinazioni
di  nuovi  criteri  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni   per
l'autotrasporto  di  merci  Italia-Austria  per  il periodo 10 giugno
1992-9 giugno  1993  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  108
dell'11 maggio 1992);
  Considerato  che  ai  sensi  del decreto ministeriale 7 maggio 1992
bisogna procedere alla distribuzione definitiva  del  contingente  di
autorizzazioni Austria per l'anno 1992-93;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  autorizzazioni Austria relative al contingente 10 giugno 1992-9
giugno 1993 vengono assegnate secondo i criteri seguenti.
  Le imprese che hanno chiesto ed  ottenuto,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 7 maggio 1992, autorizzazioni Austria otterranno ancora:
   un numero di autorizzazioni pari al 16% dei tagliandi di controllo
di  colore  arancione  assegnati  per l'anno 1992-93, qualora abbiano
utilizzato dal 91% al 100% dei tagliandi di controllo di colore verde
ottenuti per l'anno 1991-92;
   un numero di autorizzazioni pari al 13% dei tagliandi di controllo
di colore arancione assegnati per  l'anno  1992-93,  qualora  abbiano
utilizzato  dal 75% al 90% dei tagliandi di controllo di colore verde
ottenuti per l'anno 1991-92;
   un numero di autorizzazioni pari al 10% dei tagliandi di controllo
di  colore  arancione  assegnati  per l'anno 1992-93, qualora abbiano
utilizzato dal 61% al 74% dei tagliandi di controllo di colore  verde
ottenuti per l'anno 1991-92.
  L'assegnazione  delle  autorizzazioni  ottenibili  sulla  base  del
precedente comma non potra'  essere  quantitativamente  superiore  al
numero  delle autorizzazioni utilizzate, sia sulla base dei tagliandi
di color bianco che dei tagliandi di color verde, da ogni impresa nel
periodo 10 giugno 1991-9 giugno 1992.
  Le imprese che non hanno ancora  presentato  domanda  per  ottenere
autorizzazioni  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  7  maggio 1992
possono presentarla fino alla data del 30 settembre 1992.