Art. 2. Le imprese che dopo il 31 ottobre 1991 hanno ampliato il loro parco veicolare ottenendo la disponibilita' di nuovi veicoli, anche se gia' appartenenti ad imprese che nel 1991-92 non hanno avuto autorizzazioni Austria, dietro presentazione di apposita domanda, potranno ottenere, nei limiti delle autorizzazioni destinate a questo scopo, un numero di autorizzazioni per veicolo di nuova acquisizione non superiore alla media di utilizzazione per veicolo aziendale registrata relativamente al contingente 1991-92. La domanda di cui al comma precedente dovra' pervenire alla III Direzione centrale - Divisione 33 - via Tronto, 2, Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 1992.