Art. 2.
  Le imprese che dopo il 31 ottobre 1991 hanno ampliato il loro parco
veicolare ottenendo la disponibilita' di nuovi veicoli, anche se gia'
appartenenti   ad   imprese   che   nel   1991-92   non  hanno  avuto
autorizzazioni Austria, dietro  presentazione  di  apposita  domanda,
potranno ottenere, nei limiti delle autorizzazioni destinate a questo
scopo,  un numero di autorizzazioni per veicolo di nuova acquisizione
non superiore alla  media  di  utilizzazione  per  veicolo  aziendale
registrata relativamente al contingente 1991-92.
  La  domanda  di  cui  al comma precedente dovra' pervenire alla III
Direzione centrale - Divisione 33 - via Tronto,  2,  Roma,  entro  il
termine perentorio del 30 settembre 1992.