Art. 4. Le imprese di cui al secondo comma dell'art. 1 che hanno utilizzato il 100% dei tagliandi verdi relativi ad autorizzazioni Austria avuti nel 1991-92, potranno ottenere, indipendentemente dal limite fissato dal terzo comma dell'art. 1 ed in aggiunta a quelli determinati dal secondo comma del medesimo articolo, un ulteriore numero di autorizzazioni pari alla meta' della differenza tra quelle che l'impresa avrebbe ottenuto qualora l'assegnazione dei tagliandi di prenotazione di colore verde non fosse stata decurtata del 20% ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1991, ed il totale dei tagliandi di color arancione previsti per l'anno 1992-93 comprensivi della quota considerata al citato art. 1, comma secondo.