Art. 4.
  Le imprese di cui al secondo comma dell'art. 1 che hanno utilizzato
il  100% dei tagliandi verdi relativi ad autorizzazioni Austria avuti
nel 1991-92, potranno ottenere, indipendentemente dal limite  fissato
dal  terzo  comma dell'art. 1 ed in aggiunta a quelli determinati dal
secondo  comma  del  medesimo  articolo,  un  ulteriore   numero   di
autorizzazioni  pari  alla  meta'  della  differenza  tra  quelle che
l'impresa avrebbe ottenuto qualora l'assegnazione  dei  tagliandi  di
prenotazione  di  colore  verde  non fosse stata decurtata del 20% ai
sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1991, ed  il  totale  dei
tagliandi  di color arancione previsti per l'anno 1992-93 comprensivi
della quota considerata al citato art. 1, comma secondo.