Art. 5. Sono abrogati l'art. 2 del decreto ministeriale 13 settembre 1990 e l'art. 2 del decreto ministeriale 1 marzo 1991, che consentivano il rilascio di autorizzazioni alle imprese che dopo essere uscite dallo Stato da confini diversi da quelli italo-austriaci, rientravano in Italia attraverso l'Austria in direzione Nord-Sud. Il residuo di autorizzazioni rese disponibili dalla suddetta abrogazione viene riversato nel contingente generale e distribuito secondo i criteri previsti per la distribuzione del suddetto contingente.