Art. 5.
  Sono abrogati l'art. 2 del decreto ministeriale 13 settembre 1990 e
l'art.  2 del decreto ministeriale 1 marzo 1991, che consentivano il
rilascio di autorizzazioni alle imprese che dopo essere uscite  dallo
Stato  da  confini  diversi da quelli italo-austriaci, rientravano in
Italia attraverso l'Austria in direzione Nord-Sud.
  Il  residuo  di  autorizzazioni  rese  disponibili  dalla  suddetta
abrogazione  viene  riversato  nel contingente generale e distribuito
secondo  i  criteri  previsti  per  la  distribuzione  del   suddetto
contingente.