LA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo n. 86 del 27 gennaio 1992 (di seguito "decreto") emanato in base all'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Considerato che l'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo sopra richiamato, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di stabilire, sentita la Consob, i documenti e le informazioni attinenti al patrimonio investito e al valore unitario delle azioni o quote, che gli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE 85/611 e 88/220, autorizzati alla commercializzazione in Italia, devono tenere a disposizione del pubblico; Sentita la Consob; Dispone: Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (in seguito o.i.c.v.m.) non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE 85/611 e 88/220, autorizzati alla commercializzazione in Italia delle proprie quote o azioni, devono tenere a disposizione del pubblico i documenti informativi elencati nelle istruzioni allegate che formano parte integrante del presente provvedimento. Roma, 4 agosto 1992 Il direttore generale: DINI