LA BANCA D'ITALIA
  Visto  il decreto legislativo n. 86 del 27 gennaio 1992 (di seguito
"decreto") emanato in base all'art. 22 della legge 29 dicembre  1990,
n. 428;
  Considerato  che  l'art.  2,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo sopra richiamato,  attribuisce  alla  Banca  d'Italia  il
potere di stabilire, sentita la Consob, i documenti e le informazioni
attinenti al patrimonio investito e al valore unitario delle azioni o
quote,  che gli organismi esteri di investimento collettivo in valori
mobiliari non rientranti nell'ambito di applicazione delle  direttive
CEE  85/611 e 88/220, autorizzati alla commercializzazione in Italia,
devono tenere a disposizione del pubblico;
  Sentita la Consob;
                              Dispone:
  Gli organismi di investimento collettivo in  valori  mobiliari  (in
seguito  o.i.c.v.m.) non rientranti nell'ambito di applicazione delle
direttive CEE 85/611 e 88/220, autorizzati  alla  commercializzazione
in  Italia delle proprie quote o azioni, devono tenere a disposizione
del  pubblico  i  documenti  informativi  elencati  nelle  istruzioni
allegate che formano parte integrante del presente provvedimento.
   Roma, 4 agosto 1992
                                          Il direttore generale: DINI