Gli o.i.c.v.m. non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE 85/611 e 88/220, autorizzati alla commercializzazione in Italia delle proprie quote o azioni, mettono a disposizione nel territorio nazionale: I) con periodicita' almeno pari all'emissione o al rimborso delle quote o azioni, l'indicazione del valore unitario delle parti dell'o.i.c.v.m. e del valore complessivo netto del patrimonio del medesimo; II) i documenti di cui e' prescritta la pubblicazione secondo la normativa vigente nel Paese di origine, tradotti in lingua italiana; III) ove l'obbligo non risulti gia' adempiuto con la predisposizione della documentazione di cui sopra, gli o.i.c.v.m. di cui si tratta redigono in lingua italiana: a) entro trenta giorni dalla fine del semestre solare, una relazione relativa ai primi sei mesi di esercizio la quale contiene le informazioni previste dalla parte prima dello schema allegato A, nonche' riferimenti sull'attivita' svolta dall'o.i.c.v.m. e sulla sua prevista evoluzione nella seconda parte dell'esercizio; b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio, una relazione annuale la quale contiene uno stato patrimoniale e un rendiconto dell'esercizio secondo quanto previsto nello schema allegato A, nonche' riferimenti sull'attivita' svolta nell'esercizio che permetta agli investitori di valutare l'evoluzione dell'attivita' e i risultati dell'o.i.c.v.m.; IV) in ogni caso, negli stessi termini temporali di cui al punto sub III), un prospetto semestrale e un prospetto annuale redatti secondo gli schemi allegati B e C, da cui risultano, tra l'altro, le parti emesse e rimborsate in Italia. I documenti di cui sopra sono tenuti a disposizione del pubblico presso: la stabile rappresentanza costituita dall'o.i.c.v.m. nel territorio dello Stato; la banca incaricata di regolare le operazioni di sottoscrizione e rimborso in Italia. La documentazione deve essere disponibile presso tutte le dipendenze abilitate a regolare le sottoscrizioni e i rimborsi. I documenti di cui al punto II) sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Paese di origine. Quelli di cui ai punti sub III) e IV), entro trenta giorni dalla loro redazione. Le notizie di cui al punto sub I) sono messe a disposizione entro tre giorni. I partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia della documentazione di cui ai punti II), III) e IV). Gli o.i.c.v.m. pubblicano su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, da comunicare alla Banca d'Italia: con periodicita' almeno pari a quella di calcolo, il valore unitario delle parti. Qualora detto valore non sia rilevato giornalmente, nella pubblicazione andra' indicata la data cui esso si riferisce; l'avviso di convocazione delle eventuali assemblee dei titolari delle parti dell'o.i.c.v.m.; l'avviso di pagamento dei proventi in distribuzione.