(all. 1 - art. 1)
  Gli  o.i.c.v.m.  non  rientranti  nell'ambito di applicazione delle
direttive CEE 85/611 e 88/220, autorizzati  alla  commercializzazione
in  Italia  delle  proprie quote o azioni, mettono a disposizione nel
territorio nazionale:
   I) con periodicita' almeno pari all'emissione o al rimborso  delle
quote  o  azioni,  l'indicazione  del  valore  unitario  delle  parti
dell'o.i.c.v.m. e del valore complessivo  netto  del  patrimonio  del
medesimo;
   II)  i  documenti di cui e' prescritta la pubblicazione secondo la
normativa vigente nel Paese di origine, tradotti in lingua italiana;
   III)  ove  l'obbligo   non   risulti   gia'   adempiuto   con   la
predisposizione  della documentazione di cui sopra, gli o.i.c.v.m. di
cui si tratta redigono in lingua italiana:
    a) entro trenta  giorni  dalla  fine  del  semestre  solare,  una
relazione  relativa  ai primi sei mesi di esercizio la quale contiene
le informazioni previste dalla parte prima dello schema  allegato  A,
nonche' riferimenti sull'attivita' svolta dall'o.i.c.v.m. e sulla sua
prevista evoluzione nella seconda parte dell'esercizio;
    b)  entro  sessanta  giorni  dalla  fine  di  ogni esercizio, una
relazione annuale la quale  contiene  uno  stato  patrimoniale  e  un
rendiconto   dell'esercizio  secondo  quanto  previsto  nello  schema
allegato A, nonche' riferimenti sull'attivita' svolta  nell'esercizio
che permetta agli investitori di valutare l'evoluzione dell'attivita'
e i risultati dell'o.i.c.v.m.;
   IV)  in  ogni caso, negli stessi termini temporali di cui al punto
sub III), un prospetto semestrale  e  un  prospetto  annuale  redatti
secondo  gli schemi allegati B e C, da cui risultano, tra l'altro, le
parti emesse e rimborsate in Italia.
  I documenti di cui sopra sono tenuti a  disposizione  del  pubblico
presso:
   la   stabile   rappresentanza   costituita   dall'o.i.c.v.m.   nel
territorio dello Stato;
   la banca incaricata di regolare le operazioni di sottoscrizione  e
rimborso  in Italia. La documentazione deve essere disponibile presso
tutte le dipendenze  abilitate  a  regolare  le  sottoscrizioni  e  i
rimborsi.
  I  documenti  di  cui  al  punto  II) sono messi a disposizione del
pubblico entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Paese di
origine. Quelli di cui ai punti sub III) e IV), entro  trenta  giorni
dalla  loro redazione. Le notizie di cui al punto sub I) sono messe a
disposizione entro tre giorni.
  I partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di  ottenere
gratuitamente,  anche  a domicilio, una copia della documentazione di
cui ai punti II), III) e IV).
  Gli o.i.c.v.m. pubblicano su almeno  due  quotidiani  a  diffusione
nazionale, da comunicare alla Banca d'Italia:
   con  periodicita'  almeno  pari  a  quella  di  calcolo, il valore
unitario  delle  parti.  Qualora  detto  valore  non   sia   rilevato
giornalmente, nella pubblicazione andra' indicata la data cui esso si
riferisce;
   l'avviso  di  convocazione  delle eventuali assemblee dei titolari
delle parti dell'o.i.c.v.m.;
   l'avviso di pagamento dei proventi in distribuzione.