Art. 2. Per il versamento al concessionario dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'art. 1, lettera a), sono istituiti i seguenti codici-tributo e gruppi: codice 4215 gruppo 62 - imposta straordinaria immobiliare dovuta da persone fisiche; codice 2215 gruppo 62 - imposta straordinaria immobiliare dovuta da societa' di capitali ed enti; codice 3205 gruppo 62 - imposta straordinaria immobiliare dovuta da societa' di persone. Per il versamento al concessionario dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali di cui all'art. 1, lettera b), e' istituito il seguente codice-tributo e gruppo: codice 1238 gruppo 63 - imposta straordinaria sui depositi bancari e postali. Per il versamento al concessionario delle imposte di cui all'art. 1, lettera c), sono istituiti i seguenti codici-tributo e gruppi: codice 4092 gruppo 64 - IRPEF - dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati; codice 2092 gruppo 64 - IRPEG - dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati; codice 3092 gruppo 64 - ILOR - dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati; codice 4192 gruppo 64 - sopratassa IRPEF - dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati; codice 2193 gruppo 64 - sopratassa IRPEG - dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati; codice 3193 gruppo 64 - sopratassa ILOR - dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati. Tutte le somme riscosse con i codici-tributi istituiti dal presente articolo vanno riversate per intero ai competenti capitoli di bilancio.