Art. 2.
  Per il  versamento  al  concessionario  dell'imposta  straordinaria
immobiliare  di cui all'art. 1, lettera a), sono istituiti i seguenti
codici-tributo e gruppi:
   codice 4215 gruppo 62 - imposta straordinaria  immobiliare  dovuta
da persone fisiche;
   codice  2215  gruppo 62 - imposta straordinaria immobiliare dovuta
da societa' di capitali ed enti;
   codice 3205 gruppo 62 - imposta straordinaria  immobiliare  dovuta
da societa' di persone.
  Per  il versamento al concessionario dell'imposta straordinaria sui
depositi bancari  e  postali  di  cui  all'art.  1,  lettera  b),  e'
istituito il seguente codice-tributo e gruppo:
   codice 1238 gruppo 63 - imposta straordinaria sui depositi bancari
e postali.
  Per  il  versamento al concessionario delle imposte di cui all'art.
1, lettera c), sono istituiti i seguenti codici-tributo e gruppi:
   codice 4092 gruppo 64  -  IRPEF  -  dichiarazione  integrativa  in
aumento per i redditi di fabbricati;
   codice  2092  gruppo  64  -  IRPEG  - dichiarazione integrativa in
aumento per i redditi di fabbricati;
   codice 3092 gruppo  64  -  ILOR  -  dichiarazione  integrativa  in
aumento per i redditi di fabbricati;
   codice   4192   gruppo  64  -  sopratassa  IRPEF  -  dichiarazione
integrativa in aumento per i redditi di fabbricati;
   codice  2193  gruppo  64  -  sopratassa  IRPEG   -   dichiarazione
integrativa in aumento per i redditi di fabbricati;
   codice   3193   gruppo   64  -  sopratassa  ILOR  -  dichiarazione
integrativa in aumento per i redditi di fabbricati.
  Tutte le somme riscosse con i codici-tributi istituiti dal presente
articolo  vanno  riversate  per  intero  ai  competenti  capitoli  di
bilancio.