Art. 4.
  L'imposta straordinaria immobiliare deve essere  versata  entro  il
mese  di  settembre  1992,  oppure  entro  il  15  dicembre  1992 con
l'applicazione della maggiorazione  del  3  per  cento  a  titolo  di
interessi;  tale  maggiorazione, dovuta per i versamenti effettuati a
partire dal 1 ottobre 1992,  non  forma  oggetto  di  uno  specifico
versamento,  ma  va aggiunto all'ammontare dell'imposta straordinaria
dovuta. Il  periodo  di  riferimento  da  riportare  sui  modelli  di
versamento  dell'imposta  straordinaria  sul  valore  degli immobili,
anche per i versamenti effettuati fino al 15  dicembre  1992,  e'  il
mese di settembre 1992, nella forma MM. AA.
  A  fronte  di  una  dichiarazione  dei  redditi presentata in forma
congiunta, ove i coniugi siano comproprietari  di  immobili  soggetti
alla  straordinaria  imposizione devono effettuare separati pagamenti
di imposta straordinaria immobiliare,  ciascuno  secondo  la  propria
quota di possesso.
  L'imposta  straordinaria  sui depositi bancari e postali e' versata
nei termini di legge: il periodo  di  riferimento  da  riportare  sui
modelli di versamento e' il mese di luglio 1992, nella forma MM. AA.
  Per  l'imposta  dovuta  in aumento per i redditi dei fabbricati sui
modelli di versamento non va apposta  alcuna  indicazione  alla  voce
"periodo di riferimento".
  Nei casi di dichiarazioni dei redditi originariamente presentate in
forma  congiunta,  i  coniugi  sono tenuti a versare separatamente le
maggiori imposte dovute ai fini dell'IRPEF  e  dell'ILOR  sulla  base
delle dichiarazioni integrative in aumento dei redditi di fabbricati.
Se  si effettua il pagamento in conto corrente postale, il versamento
delle  imposte  e  delle  sopratasse  va  effettuato   con   separati
bollettini di conto corrente riportando, in caso di dichiarazione dei
redditi  gia'  presentata  in forma congiunta, solo i dati anagrafici
del versante.
  Alla dichiarazione integrativa  dei  redditi  presentata  ai  sensi
dell'art.  8,  comma  5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, va
allegata  l'attestazione  dell'eseguito  versamento  rilasciata   dal
concessionario o dall'ufficio postale o copia della distinta.
  In  caso  di  pagamento  dell'imposta  straordinaria immobiliare la
copia della distinta Mod. 8, l'attestato e  la  quietanza  rilasciati
dal   concessionario   o  l'attestazione  e  la  ricevuta  rilasciati
dall'ufficio postale vanno conservati dal contribuente.
  Qualora  l'imposta  straordinaria  immobiliare   sia   dovuta   con
riferimento   a   piu'   cespiti,   l'imposta   stessa   e'   versata
cumulativamente.
  Gli elementi in base ai quali si  e'  determinato  l'ammontare  del
versamento   di   cui   al   primo  comma  formeranno  oggetto  della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333.
  L'attestato del versamento dell'imposta straordinaria sui  depositi
bancari  e  postali  va  allegato alla dichiarazione annuale cui sono
tenuti i sostituti di imposta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1992
                                                   Il Ministro: GORIA