Art. 4. L'imposta straordinaria immobiliare deve essere versata entro il mese di settembre 1992, oppure entro il 15 dicembre 1992 con l'applicazione della maggiorazione del 3 per cento a titolo di interessi; tale maggiorazione, dovuta per i versamenti effettuati a partire dal 1 ottobre 1992, non forma oggetto di uno specifico versamento, ma va aggiunto all'ammontare dell'imposta straordinaria dovuta. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento dell'imposta straordinaria sul valore degli immobili, anche per i versamenti effettuati fino al 15 dicembre 1992, e' il mese di settembre 1992, nella forma MM. AA. A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ove i coniugi siano comproprietari di immobili soggetti alla straordinaria imposizione devono effettuare separati pagamenti di imposta straordinaria immobiliare, ciascuno secondo la propria quota di possesso. L'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali e' versata nei termini di legge: il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento e' il mese di luglio 1992, nella forma MM. AA. Per l'imposta dovuta in aumento per i redditi dei fabbricati sui modelli di versamento non va apposta alcuna indicazione alla voce "periodo di riferimento". Nei casi di dichiarazioni dei redditi originariamente presentate in forma congiunta, i coniugi sono tenuti a versare separatamente le maggiori imposte dovute ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR sulla base delle dichiarazioni integrative in aumento dei redditi di fabbricati. Se si effettua il pagamento in conto corrente postale, il versamento delle imposte e delle sopratasse va effettuato con separati bollettini di conto corrente riportando, in caso di dichiarazione dei redditi gia' presentata in forma congiunta, solo i dati anagrafici del versante. Alla dichiarazione integrativa dei redditi presentata ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, va allegata l'attestazione dell'eseguito versamento rilasciata dal concessionario o dall'ufficio postale o copia della distinta. In caso di pagamento dell'imposta straordinaria immobiliare la copia della distinta Mod. 8, l'attestato e la quietanza rilasciati dal concessionario o l'attestazione e la ricevuta rilasciati dall'ufficio postale vanno conservati dal contribuente. Qualora l'imposta straordinaria immobiliare sia dovuta con riferimento a piu' cespiti, l'imposta stessa e' versata cumulativamente. Gli elementi in base ai quali si e' determinato l'ammontare del versamento di cui al primo comma formeranno oggetto della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333. L'attestato del versamento dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali va allegato alla dichiarazione annuale cui sono tenuti i sostituti di imposta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 1992 Il Ministro: GORIA