Art. 7. La massa premi della lotteria potra' essere ripartita in piu' categorie. Il primo premio della prima categoria sara' di lire 2 miliardi. Il numero e l'entita' degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti. Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.