(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                             E.N.P.A.F.
           TABELLE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
      EX ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45
1 - Presentazione delle tabelle ed istruzioni per il loro uso.
   Sono state  predisposte  nove  distinte  tabelle  di  coefficienti
attuariali che fanno riferimento alle seguenti possibili connotazioni
del  richiedente  la ricongiunzione presso l'E.N.P.A.F. della propria
posizione previdenziale:
    tabelle numeri 1 e 1- bis: iscritto in condizione attiva (M e F);
    tabella n. 2: iscritto gia' titolare di pensione di anzianita'  o
in  condizione  di  acquisire,  con  la  ricongiunzione, il diritto a
pensione immediata di vecchiaia o di anzianita';
    tabella n. 3: iscritto gia' titolare di pensione  di  invalidita'
(inabilita')  o in condizione di acquisire, con la ricongiunzione, il
diritto a pensione;
    tabella n. 4: coniuge superstite di  attivo  o  pensionato,  gia'
titolare   di   pensione   o  in  condizione  di  acquisire,  con  la
ricongiunzione, il diritto a pensione;
    tabella n. 5: nucleo familiare composto di vedovo/a ed un orfano,
gia' titolari di pensione  o  in  condizione  di  acquisire,  con  la
ricongiunzione, il diritto a pensione;
    tabella  n.  6:  nucleo familiare composto di vedovo/a ed orfani,
gia' titolari di pensione  o  in  condizione  di  acquisire,  con  la
ricongiunzione, il diritto a pensione;
    tabella n. 7: orfano solo superstite di attivo o pensionato, gia'
titolare   di   pensione   o  in  condizione  di  acquisire,  con  la
ricongiunzione, il diritto a pensione;
    tabella n. 8: superstite di attivo o pensionato, solo e  inabile,
gia'  titolare  di  pensione  o  in  condizione  di acquisire, con la
ricongiunzione, il diritto a pensione;
    tabella n. 9: nucleo familiare composto di  due  o  piu'  orfani,
gia'  titolari  di  pensione  o  in  condizione  di acquisire, con la
ricongiunzione, il diritto a pensione.
   La riserva matematica si determina mediante  il  prodotto  tra  la
quota  di  pensione annua commisurata al periodo di anzianita' di cui
si chiede il riconoscimento ai fini del trattamento E.N.P.A.F. ed  il
coefficiente  indicato nella tabella in corrispondenza al caso che di
volta in volta ricorre, al sesso ed all'eta' dell'interessato e,  nei
riguardi  di  professionisti  in  condizione  attiva,  all'anzianita'
complessiva di contribuzione.
   Il valore cosi' ottenuto va maggiorato del  5%  per  la  copertura
delle spese di amministrazione.
   In particolare:
    tabelle  numeri  1  e  1-  bis:  il coefficiente si deve cercare,
tenendo  conto  del  sesso,  nel  punto  di  incrocio  tra  la   riga
corrispondente   all'eta'   (1)   dell'interessato   e   la   colonna
corrispondente   all'anzianita'    contributiva    (2)    determinata
considerando  sia il periodo di contribuzione gia' maturato presso la
gestione E.N.P.A.F., sia il periodo che si intende ricongiungere.
   Esemplificazione:
    un  soggetto di sesso femminile, di 50 anni e 8 mesi di eta' e 20
anni e 5 mesi di anzianita' utile alla data  di  presentazione  della
domanda, chiede il riconoscimento di un periodo di contribuzione di 6
anni  e  4 mesi maturato nell'a.g.o./INPS. La quota di pensione annua
commisurata a tale periodo e' di L. 1.055.760 (art.  7,  lettera  b),
del   vigente   regolamento)   ed   il   coefficiente  attuariale  da
moltiplicare per detto importo si trova, nella  tabella  n.  1-  bis,
all'incrocio  tra  la  riga  dell'eta'  51  (v.  nota 1) e la colonna
corrispondente all'anzianita' 27 (20 anni e 5 mesi + 6 anni e 4  mesi
= 26 anni e 9 mesi): 15,81415. Pertanto la riserva matematica ammonta
a  L.  16.695.947 e va maggiorata, per spese, di L. 834.797 (5% della
riserva stessa);
    tabelle numeri 2 e 3:  si  applicano  quando  il  soggetto,  gia'
titolare  di pensione, acquisisce con l'operazione di ricongiunzione,
una maggiorazione della pensione in atto ovvero  quando  il  soggetto
acquisisce,  a  seguito  dell'operazione  in  parola,  il  diritto  a
pensione immediata; il coefficiente va  cercato,  tenendo  conto  del
sesso, nella riga corrispondente all'eta' dell'interessato;
    tabelle   numeri  4,  5,  6,  7,  8  e  9:  si  applicano  quando
l'operazione  di  ricongiungimento  e'  richiesta  dai  superstiti  e
comporta la liquidazione di una pensione immediata o la maggiorazione
di   una  pensione  (indiretta  o  di  reversibilita')  in  atto;  il
coefficiente va cercato, nel caso  di  un  solo  superstite,  tenendo
conto del sesso, nella riga corrispondente all'eta' dell'interessato;
trattandosi  di un nucleo familiare composto di vedovo/a e orfani, il
coefficiente va cercato tenendo  conto  unicamente  dell'eta'  e  del
sesso del coniuge superstite; nel caso di un gruppo composto da due o
piu'  orfani,  il coefficiente va cercato tenendo conto dell'eta' dei
due orfani piu' giovani.
   Esemplificazioni:
    A - Due orfani di 15 anni e 4 mesi di eta' l'uno e 18  anni  e  9
mesi  l'altro,  titolari di una pensione indiretta di L. 4.970.650 in
quanto superstiti di professionista che alla data del decesso  poteva
far  valere  22  anni  e  3  mesi  di  anzianita'  utile, chiedono il
riconoscimento di 2 anni e 6 mesi di  contribuzione  a.g.o./INPS.  La
quota  di pensione commisurata a tale ultimo periodo e' di L. 527.880
(art. 7, lettera b), del  vigente  regolamento)  ed  il  coefficiente
attuariale  da moltiplicare per detto importo si trova, nella tabella
n. 9, all'incrocio tra la riga dell'eta' 19 e  la  colonna  dell'eta'
15:  7,53301. Pertanto la riserva matematica ammonta a L. 3.976.525 e
va maggiorata del 5%, ossia di L. 198.826,  per  la  copertura  delle
spese.
    B  -  Gli  stessi  orfani  di cui sopra, titolari di una pensione
indiretta di L. 3.738.930 in quanto superstiti di professionista  che
alla  data  del  decesso  poteva  far  valere  11  anni ed un mese di
anzianita'  di   iscrizione   e   di   contribuzione,   chiedono   il
riconoscimento  di  un  periodo  di  contribuzione di 2 anni e 6 mesi
maturati dal dante  causa  nell'a.g.o./INPS.  La  quota  di  pensione
commisurata a tale periodo sarebbe di L. 747.786 (L. 249.262 x 3), ma
il  nucleo  familiare  di  che  trattasi  sta  gia'  beneficiando del
"minimo" corrispondente a 15  anni  di  anzianita'  (art.  7,  ultimo
comma,  del  vigente  regolamento)  e  dato che sommando l'anzianita'
ENPAF del dante causa a quella di cui si chiede il riconoscimento  si
rimane  comunque al di sotto dei 15 anni (11 anni ed un mese + 2 anni
e  6  mesi  = 13 anni e 7 mesi), la ricongiunzione non comporta alcun
beneficio (ed ovviamente alcun onere) per i richiedenti.
-----------
   (1)  L'eta',  determinata  alla  data  della  presentazione  della
domanda  di  ricongiunzione,  deve  computarsi  per valori interi (la
frazione di anno inferiore o pari a  6  mesi  va  trascurata,  quella
superiore a 6 mesi computata come anno intero).
   (2) L'anzianita' si esprime in anni interi, come l'eta'.
      Visto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

     ---->  Vedere Tabelle da pag. 7 a pag. 25 della G.U.  <----