ALLEGATO E.N.P.A.F. TABELLE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA EX ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45 1 - Presentazione delle tabelle ed istruzioni per il loro uso. Sono state predisposte nove distinte tabelle di coefficienti attuariali che fanno riferimento alle seguenti possibili connotazioni del richiedente la ricongiunzione presso l'E.N.P.A.F. della propria posizione previdenziale: tabelle numeri 1 e 1- bis: iscritto in condizione attiva (M e F); tabella n. 2: iscritto gia' titolare di pensione di anzianita' o in condizione di acquisire, con la ricongiunzione, il diritto a pensione immediata di vecchiaia o di anzianita'; tabella n. 3: iscritto gia' titolare di pensione di invalidita' (inabilita') o in condizione di acquisire, con la ricongiunzione, il diritto a pensione; tabella n. 4: coniuge superstite di attivo o pensionato, gia' titolare di pensione o in condizione di acquisire, con la ricongiunzione, il diritto a pensione; tabella n. 5: nucleo familiare composto di vedovo/a ed un orfano, gia' titolari di pensione o in condizione di acquisire, con la ricongiunzione, il diritto a pensione; tabella n. 6: nucleo familiare composto di vedovo/a ed orfani, gia' titolari di pensione o in condizione di acquisire, con la ricongiunzione, il diritto a pensione; tabella n. 7: orfano solo superstite di attivo o pensionato, gia' titolare di pensione o in condizione di acquisire, con la ricongiunzione, il diritto a pensione; tabella n. 8: superstite di attivo o pensionato, solo e inabile, gia' titolare di pensione o in condizione di acquisire, con la ricongiunzione, il diritto a pensione; tabella n. 9: nucleo familiare composto di due o piu' orfani, gia' titolari di pensione o in condizione di acquisire, con la ricongiunzione, il diritto a pensione. La riserva matematica si determina mediante il prodotto tra la quota di pensione annua commisurata al periodo di anzianita' di cui si chiede il riconoscimento ai fini del trattamento E.N.P.A.F. ed il coefficiente indicato nella tabella in corrispondenza al caso che di volta in volta ricorre, al sesso ed all'eta' dell'interessato e, nei riguardi di professionisti in condizione attiva, all'anzianita' complessiva di contribuzione. Il valore cosi' ottenuto va maggiorato del 5% per la copertura delle spese di amministrazione. In particolare: tabelle numeri 1 e 1- bis: il coefficiente si deve cercare, tenendo conto del sesso, nel punto di incrocio tra la riga corrispondente all'eta' (1) dell'interessato e la colonna corrispondente all'anzianita' contributiva (2) determinata considerando sia il periodo di contribuzione gia' maturato presso la gestione E.N.P.A.F., sia il periodo che si intende ricongiungere. Esemplificazione: un soggetto di sesso femminile, di 50 anni e 8 mesi di eta' e 20 anni e 5 mesi di anzianita' utile alla data di presentazione della domanda, chiede il riconoscimento di un periodo di contribuzione di 6 anni e 4 mesi maturato nell'a.g.o./INPS. La quota di pensione annua commisurata a tale periodo e' di L. 1.055.760 (art. 7, lettera b), del vigente regolamento) ed il coefficiente attuariale da moltiplicare per detto importo si trova, nella tabella n. 1- bis, all'incrocio tra la riga dell'eta' 51 (v. nota 1) e la colonna corrispondente all'anzianita' 27 (20 anni e 5 mesi + 6 anni e 4 mesi = 26 anni e 9 mesi): 15,81415. Pertanto la riserva matematica ammonta a L. 16.695.947 e va maggiorata, per spese, di L. 834.797 (5% della riserva stessa); tabelle numeri 2 e 3: si applicano quando il soggetto, gia' titolare di pensione, acquisisce con l'operazione di ricongiunzione, una maggiorazione della pensione in atto ovvero quando il soggetto acquisisce, a seguito dell'operazione in parola, il diritto a pensione immediata; il coefficiente va cercato, tenendo conto del sesso, nella riga corrispondente all'eta' dell'interessato; tabelle numeri 4, 5, 6, 7, 8 e 9: si applicano quando l'operazione di ricongiungimento e' richiesta dai superstiti e comporta la liquidazione di una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione (indiretta o di reversibilita') in atto; il coefficiente va cercato, nel caso di un solo superstite, tenendo conto del sesso, nella riga corrispondente all'eta' dell'interessato; trattandosi di un nucleo familiare composto di vedovo/a e orfani, il coefficiente va cercato tenendo conto unicamente dell'eta' e del sesso del coniuge superstite; nel caso di un gruppo composto da due o piu' orfani, il coefficiente va cercato tenendo conto dell'eta' dei due orfani piu' giovani. Esemplificazioni: A - Due orfani di 15 anni e 4 mesi di eta' l'uno e 18 anni e 9 mesi l'altro, titolari di una pensione indiretta di L. 4.970.650 in quanto superstiti di professionista che alla data del decesso poteva far valere 22 anni e 3 mesi di anzianita' utile, chiedono il riconoscimento di 2 anni e 6 mesi di contribuzione a.g.o./INPS. La quota di pensione commisurata a tale ultimo periodo e' di L. 527.880 (art. 7, lettera b), del vigente regolamento) ed il coefficiente attuariale da moltiplicare per detto importo si trova, nella tabella n. 9, all'incrocio tra la riga dell'eta' 19 e la colonna dell'eta' 15: 7,53301. Pertanto la riserva matematica ammonta a L. 3.976.525 e va maggiorata del 5%, ossia di L. 198.826, per la copertura delle spese. B - Gli stessi orfani di cui sopra, titolari di una pensione indiretta di L. 3.738.930 in quanto superstiti di professionista che alla data del decesso poteva far valere 11 anni ed un mese di anzianita' di iscrizione e di contribuzione, chiedono il riconoscimento di un periodo di contribuzione di 2 anni e 6 mesi maturati dal dante causa nell'a.g.o./INPS. La quota di pensione commisurata a tale periodo sarebbe di L. 747.786 (L. 249.262 x 3), ma il nucleo familiare di che trattasi sta gia' beneficiando del "minimo" corrispondente a 15 anni di anzianita' (art. 7, ultimo comma, del vigente regolamento) e dato che sommando l'anzianita' ENPAF del dante causa a quella di cui si chiede il riconoscimento si rimane comunque al di sotto dei 15 anni (11 anni ed un mese + 2 anni e 6 mesi = 13 anni e 7 mesi), la ricongiunzione non comporta alcun beneficio (ed ovviamente alcun onere) per i richiedenti. ----------- (1) L'eta', determinata alla data della presentazione della domanda di ricongiunzione, deve computarsi per valori interi (la frazione di anno inferiore o pari a 6 mesi va trascurata, quella superiore a 6 mesi computata come anno intero). (2) L'anzianita' si esprime in anni interi, come l'eta'. Visto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ----> Vedere Tabelle da pag. 7 a pag. 25 della G.U. <----