Art. 3. 1. Gli standards tecnici e i tracciati records da utilizzare sono contenuti nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto. Con successivi decreti del Ministro del tesoro potranno disporsi gli aggiornamenti, le variazioni o le modifiche dell'allegato, in relazione alle esigenze che potranno in concreto manifestarsi. 2. I dati a partire da quelli relativi al mese di istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197, devono essere inoltrati all'Ufficio italiano dei cambi su base mensile, mediante supporto magnetico, entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello di riferimento.