Art. 3.
  1. Gli standards tecnici e i tracciati records da  utilizzare  sono
contenuti nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.
Con  successivi decreti del Ministro del tesoro potranno disporsi gli
aggiornamenti,  le  variazioni  o  le  modifiche  dell'allegato,   in
relazione alle esigenze che potranno in concreto manifestarsi.
  2.  I  dati  a  partire  da  quelli relativi al mese di istituzione
dell'archivio unico informatico di  cui  all'art.  2  della  legge  5
luglio 1991, n. 197, devono essere inoltrati all'Ufficio italiano dei
cambi  su base mensile, mediante supporto magnetico, entro la seconda
decade del secondo mese successivo a quello di riferimento.