Art. 2. 1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e' aggiunta la seguente lettera: " m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km".