Art. 2.
  1.  All'art.  1,  comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e' aggiunta la seguente lettera:
   " m) elettrodotti  aerei  esterni  per  il  trasporto  di  energia
elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con
tracciato di lunghezza superiore a 15 km".