Art. 3. 1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e' aggiunta la seguente lettera: " l) per progetto di elettrodotto aereo esterno, si intende il progetto allegato alla domanda di autorizzazione inviata al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del titolo III del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".