Art. 2.
  Il  nuovo  buono  avra'  la  durata  di  sette o undici anni e alle
scadenze sara' corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo
pari, rispettivamente, ad una o due volte il capitale stesso.
  Qualora  venisse  richiesto  il  rimborso  prima  delle   anzidette
scadenze,  si  applicheranno  le  misure dei tassi lordi di interesse
vigenti  per  i  buoni  postali  fruttiferi  della  serie  ordinaria,
contraddistinta, dalla lettera "Q", diminuite di cinquanta centesimi.