Art. 2. Il nuovo buono avra' la durata di sette o undici anni e alle scadenze sara' corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad una o due volte il capitale stesso. Qualora venisse richiesto il rimborso prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta, dalla lettera "Q", diminuite di cinquanta centesimi.