Art. 2. 1. Fino al 31 maggio 1995, le etichette o le diciture sugli involucri e/o sui contenitori dei prodotti di cui all'art. 1 devono riportare le indicazioni seguenti: a) la denominazione del medicinale; b) la composizione qualitativa e quantitativa; c) la categoria terapeutica, prevista dalla relativa monografia; d) il numero delle singole unita' o il peso o volume contenuto nella confezione; e) la posologia usuale eventualmente indicata dalla monografia; f) il numero del lotto di produzione; g) la data di preparazione e quella di scadenza; h) ogni altra avvertenza prevista dalle norme vigenti o ritenuta necessaria, anche ai fini della disciplina di dispensazione al pubblico; i) il nome e la sede dello stabilimento di produzione; l) il prezzo di vendita al pubblico. 2. Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere stampate o scritte con caratteri neri chiaramente leggibili. 3. Le diciture riferentisi all'obbligo di ricetta medica o altre avvertenze particolari, eventualmente imposte, debbono essere stampate o scritte in rosso. 4. Non e' consentita alcuna aggiunta o variazione alle indicazioni specificate al comma 1, ne' possono essere acclusi alle confezioni prospetti illustrativi, salvo che per riportare eventuali avvertenze cautelative stabilite dal Ministero della sanita'. 5. Con decreti ministeriali da emanarsi entro il 31 maggio 1995 saranno approvati le etichette e i fogli illustrativi dei prodotti di cui all'art. 1 che abbiano i requisiti per mantenere l'autorizzazione alla immissione in commercio; con gli stessi decreti sara' attribuito il codice identificativo di ciascuna confezione autorizzata.