Art. 2.
  1.  Fino  al  31  maggio  1995,  le  etichette  o le diciture sugli
involucri e/o sui contenitori dei prodotti di cui all'art.  1  devono
riportare le indicazioni seguenti:
   a) la denominazione del medicinale;
   b) la composizione qualitativa e quantitativa;
   c) la categoria terapeutica, prevista dalla relativa monografia;
   d)  il  numero  delle  singole unita' o il peso o volume contenuto
nella confezione;
   e) la posologia usuale eventualmente indicata dalla monografia;
   f) il numero del lotto di produzione;
   g) la data di preparazione e quella di scadenza;
   h) ogni altra avvertenza prevista dalle norme vigenti  o  ritenuta
necessaria,  anche  ai  fini  della  disciplina  di  dispensazione al
pubblico;
   i) il nome e la sede dello stabilimento di produzione;
   l) il prezzo di vendita al pubblico.
  2. Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere stampate
o scritte con caratteri neri chiaramente leggibili.
  3. Le diciture riferentisi all'obbligo di ricetta  medica  o  altre
avvertenze   particolari,   eventualmente   imposte,  debbono  essere
stampate o scritte in rosso.
  4. Non e' consentita alcuna aggiunta o variazione alle  indicazioni
specificate  al  comma  1, ne' possono essere acclusi alle confezioni
prospetti illustrativi, salvo che per riportare eventuali  avvertenze
cautelative stabilite dal Ministero della sanita'.
  5.  Con  decreti  ministeriali  da emanarsi entro il 31 maggio 1995
saranno approvati le etichette e i fogli illustrativi dei prodotti di
cui all'art. 1 che abbiano i requisiti per mantenere l'autorizzazione
alla immissione in commercio; con gli stessi decreti sara' attribuito
il codice identificativo di ciascuna confezione autorizzata.