Art. 3. 1. I prodotti di cui all'art. 1 eventualmente fabbricati dal 1 gennaio 1992 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere posti e mantenuti in commercio purche' conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, e dall'art. 2, commi 1, 2 e 4. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 1992 Il Ministro: DE LORENZO