Art. 3.
  1.  I  prodotti  di  cui all'art. 1 eventualmente fabbricati dal 1
gennaio 1992 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere posti e mantenuti  in  commercio  purche'  conformi  a
quanto previsto dall'art. 1, comma 2, e dall'art. 2, commi 1, 2 e 4.
  2.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 11 agosto 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO