Art. 6.
  Le spese occorrenti per lo svolgimento  delle  elezioni  graveranno
sul  cap.  1122  dello  stato di previsione della spesa del Ministero
della sanita' per l'anno finanziario 1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanita'.
   Roma, 7 agosto 1992
                                             p. Il Ministro: AZZOLINI