Art. 6. Le spese occorrenti per lo svolgimento delle elezioni graveranno sul cap. 1122 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanita'. Roma, 7 agosto 1992 p. Il Ministro: AZZOLINI