IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, senza modificazioni, nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, riguardante la traformazione in societa' per azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici economici, nonche' delle aziende autonome statali, da attuarsi in uniformita' agli indirizzi di politica economica ed industriale deliberati dal CIPE; Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, che detta nuove ed ulteriori norme per la trasformazione in societa' per azioni degli enti pubblici economici diversi dagli enti di gestione delle partecipazioni statali; Visto l'art. 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che contiene obiettivi e criteri per la ristrutturazione, il risanamento e lo sviluppo dell'Ente ferrovie dello Stato; Vista la direttiva CEE n. 440 del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, nonche' i regolamenti n. 1191 del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento n. 1893 del 20 giugno 1991, n. 1192 del 26 giugno 1969 e n. 1107 del 4 giugno 1970; Vista la propria delibera in data 12 giugno 1992 con la quale e' stato deciso l'avviamento della procedura di trasformazione dell'Ente ferrovie dello Stato in societa' per azioni ai sensi del citato decreto-legge n. 386/1991; Tenuto conto che ai sensi dell'art. 18 del ripetuto decreto-legge n. 333/1992 il CIPE puo' deliberare la trasformazione in societa' per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attivita'; Considerato che con nota in data 7 agosto 1992 l'amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato ha comunicato gli esiti del confronto sindacale previsto dalla ripetuta delibera CIPE in data 12 giugno 1992 ed avvenuto alla presenza del Ministro dei trasporti quale garante dell'intesa tra l'Ente e le organizzazioni sindacali e responsabile del contratto di programma; Ritenuto che la trasformazione in societa' per azioni dell'Ente ferrovie dello Stato non determina alcun effetto sulle garanzie dello Stato gia' emesse a fronte delle operazioni finanziarie effettuate dall'Ente stesso in virtu' delle diverse leggi di spesa e confermato che il relativo ammortamento permane ai sensi delle stesse leggi a carico dello Stato e verra' gestito dalla societa' per azioni derivante dalla trasformazione dell'Ente attraverso un apposito fondo da istituirsi a norma dell'art. 9 della direttiva CEE n. 440/91; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti; Delibera: Art. 1. L'Ente ferrovie dello Stato e' trasformato in societa' per azioni con effetto dalla data della presente delibera. Si applicano alla presente strasformazione l'art. 14, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 15, nonche' l'art. 19 del menzionato decreto-legge n. 333/1992. Il termine per gli adempimenti di cui al quarto comma del richiamato art. 15 del decreto-legge n. 333/1992 decorre dalla data della presente delibera.