Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante "Trento" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino base, da cui deriva lo spumante, le specifiche caratteristiche di qualita'. L'iscrizione all'albo, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, comporta il preventivo accertamento da parte del servizio di vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della provincia di Trento, delle condizioni naturali e tecnico-colturali, nonche' della vocazionalita' alla specifica produzione in base anche a valutazioni di ordine tradizionale. I sesti d'impianto, e le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche qual- itative delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa l'irrigazione come pratica di soccorso. Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate in maniera tale da garantire la consegna all'impianto di pressatura di uve sane ed integre. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino base per lo spumante "Trento" e' stabilita, per ettaro di coltura specializzata, in 150 q.li per tutte le varieta'. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata a detti limiti mediante diradamento dei grappoli ed un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi di oltre il 20% il limite massimo. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base per lo spumante "Trento" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9%. Il servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della provincia autonoma di Trento, con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire dei limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla provincia autonoma di Trento, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla provincia autonoma sopra citata non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.