Art. 5. Le operazioni di vinificazione delle uve base per lo spumante, di spumantizzazione e di confezionamento devono essere effettuate esclusivamente nel territorio della provincia di Trento. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Nella elaborazione del vino spumante "Trento" devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura. Le operazioni di arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Il vino spumante "Trento" deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione. Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1 gennaio successivo alla raccolta delle uve.