Art. 6. Il vino spumante "Trento" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere, nelle diverse tipologie, alle seguenti caratteristiche: Bianco: spuma: fine e persistente; colore: giallo piu' o meno carico; profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille; zuccheri massimi: secondo normativa CEE. Rosato: spuma: fine persistente; colore: rosato piu' o meno tenue; profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato; sapore: tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo; titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille; zuccheri massimi: secondo normativa CEE. Riserva: spuma: fine persistente; colore: giallo paglierino carico dorato; profumo: caratteristico; sapore: tipico, armonico, pieno; titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille; zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' e l'estratto secco.