Art. 6.
   Il vino spumante "Trento" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere, nelle diverse tipologie, alle seguenti caratteristiche:
   Bianco:
    spuma: fine e persistente;
    colore: giallo piu' o meno carico;
    profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito;
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille;
    zuccheri massimi: secondo normativa CEE.
   Rosato:
    spuma: fine persistente;
    colore: rosato piu' o meno tenue;
    profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta
fruttato;
    sapore: tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille;
    zuccheri massimi: secondo normativa CEE.
   Riserva:
    spuma: fine persistente;
    colore: giallo paglierino carico dorato;
    profumo: caratteristico;
    sapore: tipico, armonico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille;
    zuccheri  massimi:  nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia
brut.
   E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e   delle   foreste
modificare,   con  proprio  decreto,  i  limiti  sopra  indicati  per
l'acidita' e l'estratto secco.