Art. 7. Il vino spumante "Trento", nelle tipologie bianco e rosato, che abbia trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti puo' riportare l'annata di produzione delle uve. Il vino spumante "Trento", del tipo bianco ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo di 10% e che abbia trascorso un periodo di almeno trentasei mesi di permanenza sui lieviti puo' fregiarsi della qualificazione "riserva"; in tal caso e' obbligatorio riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve. Per il vino spumante "Trento" rosato e' ammessa, in alternativa, l'indicazione "rose'". Nella designazione e presentazione del vino spumante "Trento" il riferimento alle varieta' di vite che lo compongono e' consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine. Sulle stesse, nei tipi che non riportano l'annata di vendemmia, e' obbligatorio indicare l'annata di sboccatura. Alla denominazione di origine controllata "Trento" e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari. E' vietata, altresi', l'indicazione relativa ad unita' amministrative o sottozone. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.