Art. 7.
   Il  vino  spumante  "Trento", nelle tipologie bianco e rosato, che
abbia trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di  permanenza
sui lieviti puo' riportare l'annata di produzione delle uve.
   Il  vino  spumante  "Trento",  del tipo bianco ottenuto da uve che
assicurino un  titolo  alcolometrico  volumico  complessivo  naturale
minimo  di  10%  e che abbia trascorso un periodo di almeno trentasei
mesi di permanenza sui lieviti puo'  fregiarsi  della  qualificazione
"riserva";  in  tal caso e' obbligatorio riportare nell'etichettatura
l'annata di produzione delle uve.
   Per il vino spumante "Trento" rosato e' ammessa,  in  alternativa,
l'indicazione "rose'".
   Nella  designazione  e presentazione del vino spumante "Trento" il
riferimento alle varieta' di vite che  lo  compongono  e'  consentito
solo   su   etichette  complementari  e  comunque  con  caratteri  di
dimensioni  non  superiori  alla  meta'  di  quelli  utilizzati   per
l'indicazione della denominazione di origine.
   Sulle stesse, nei tipi che non riportano l'annata di vendemmia, e'
obbligatorio indicare l'annata di sboccatura.
   Alla  denominazione  di  origine  controllata  "Trento" e' vietata
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
"fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
   E'   vietata,   altresi',   l'indicazione   relativa   ad   unita'
amministrative o sottozone.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi,  purche'  non  abbiano
significato   laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno
l'acquirente.