Art. 9.
  1.  L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla
tariffa  allegato  A,  annessa  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (a),
stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000.
  2. L'imposta di  bollo  sugli  atti  compiuti  dal  giudice  e  dal
cancelliere   e   sui   provvedimenti   originali   del  giudice  nei
procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli  originali
delle   sentenze   e   dei  processi  verbali  di  conciliazione,  e'
corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o
mediante versamento in conto corrente postale  intestato  all'ufficio
del  registro di Roma, nelle misure di lire 90.000 e di lire 120.000,
rispettivamente,  per  i  procedimenti  di   cognizione   e   per   i
procedimenti  di  esecuzione,  limitatamente  a  quelli il cui valore
supera lire 5 milioni, davanti al pretore;  di  lire  120.000  per  i
procedimenti di cognizione e di lire 240.000 per quelli di esecuzione
davanti  al tribunale; di lire 90.000 per i procedimenti davanti alla
corte di appello e di lire 60.000 per quelli davanti  alla  Corte  di
cassazione; di lire 60.000 per i procedimenti speciali.
  3.  L'imposta  di  bollo  sugli  atti  compiuti  dal  giudice e dai
segretari, compresa quella sugli  originali  delle  decisioni  e  dei
provvedimenti,  e'  corrisposta  per  ogni  procedimento  dinanzi  al
Consiglio di Stato ed al  tribunale  amministrativo  regionale  nella
misura di lire 180.000, con le modalita' di cui al comma 2.
  4.  L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui agli articoli
19 e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto  del  Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni
(a), e' elevata a lire 2.000.
  5. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di  cui  all'articolo
20-bis  della  tariffa  allegato A, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive  modificazioni
(a),  e'  elevata, rispettivamente, da lire 400 a lire 1.000; da lire
1.100 a lire 2.000; da lire 2.200 a lire 4.000; da lire 4.400 a  lire
7.000; da lire 7.800 a lire 10.000.
  6.  La  carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o
bollati in modo straordinario, nonche' i  libri  e  i  registri  gia'
bollati  in  modo straordinario, che alla data di cui al comma 7 sono
interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso, sino a
concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita  dal  presente
articolo,  mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei
modi previsti dall'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (a).
  7.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 14 luglio 1992.
 
             (a)  Il  D.P.R.   n.   642/1972   reca   la   disciplina
          dell'imposta  di  bollo.  L'allegato A, annesso al decreto,
          riporta  la  tariffa  degli  atti,  documenti  e   registri
          soggetti  all'imposta  fin dall'origine (parte I) e in caso
          d'uso (parte II).
             Gli articoli 19, 20 e 20-bis della  tariffa  riguardano,
          rispettivamente, l'imposta di bollo per ricevute, quetanze,
          note,  conti,  fatture,  distinte  e  simili,  anche se non
          sottoscritti, quando la somma supera L. 150.000 ovvero  sia
          indeterminata  o  a  saldo  per  somma  inferiore al debito
          originario senza indicazione di questo o  delle  precedenti
          quietanze;  l'imposta  di  bollo  per  estratti  di  conti,
          nonche' lettere e altri documenti  di  addebitamento  o  di
          accreditamento   di   somme,   portanti  o  meno  la  causa
          dell'accreditamento   o   dell'addebitamento   e   relativi
          benestari quando la somma supera 150.000 lire; l'imposta di
          bollo  per ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e
          simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso
          o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito
          dovuta   per   ogni    esemplare,    quando    la    somma,
          rispettivamente,  non  supera  L. 100.000; oltre L. 100.000
          fino a L. 250.000; oltre L.   250.000 fino  a  L.  500.000;
          oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000; oltre L. 1.000.000.
             Si   tenga   presente  che  con  D.M.  20  agosto  1992,
          pubblicato nel suppl. ord. n. 106 alla Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n.  196  del  21  agosto  1992,  e'  stata
          approvata  la nuova tariffa dell'imposta di bollo in vigore
          dal 24 agosto  1992,  in  esecuzione  dell'art.  10,  comma
          6-bis, del presente decreto.
             Si  trascrive  inoltre  il testo dell'art. 12 del citato
          D.P.R. n.  642/1972:
             "Art. 12  (Marche  da  bollo).  -  L'annullamento  delle
          marche  deve  avvenire  mediante perforazione o apposizione
          della sottoscrizione di una delle parti o della data  o  di
          un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.
             Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita
          copiativa.
             Sulle  marche  da  bollo  non e' consentito scrivere ne'
          apporre  timbri  o  altre  stampigliature  tranne  che  per
          eseguirne  l'annullamento  in  conformita'  dei  precedenti
          commi.
             E'  vietato  usare  marche  deteriorate   o   usate   in
          precedenza".