IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,  n.
448,  con il quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia
alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e
relativa alle zone umide di  importanza  internazionale,  soprattutto
come habitat degli uccelli acquatici;
  Vista  la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera
esecuzione e' stata data in Italia alla  convenzione  internazionalle
adottata  a  Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;
  Vista la legge 25 gennaio 1983, n. 42, con la quale piena ed intera
esecuzione e' stata data in Italia  alla  convenzione  internazionale
adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e relativa alla conservazione delle
specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica;
  Visto  l'art.  1,  comma  5,  della legge 8 luglio 1986, n. 349, il
quale dispone che il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento delle
convenzioni internazionali concernenti l'ambiente  ed  il  patrimonio
naturale;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Visto  l'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che conferisce
al Ministro dell'ambiente la potesta' di adottare  specifiche  misure
di salvaguardia in caso di necessita' ed urgenza;
  Visto   il   calendario   venatorio  adottato  dall'amministrazione
provinciale di Grosseto con deliberazione consiliare 4  agosto  1992,
n. 56;
  Visto  il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del
13 agosto 1980, con il quale e' stata istituita la  riserva  naturale
di popolamento animale del Lago di Burano;
  Viste  le proprie ordinanze in data 15 settembre 1989, 21 settembre
1990 e 10 settembre  1991  con  le  quali  si  vietano  le  attivita'
venatorie  nella  zona  contigua  alla  riserva  naturale del Lago di
Burano;
  Considerato  inoltre  che  il  Ministero  dell'ambiente,   con   la
richiesta di parere alla regione Toscana, alla provincia di Grosseto,
al  comune di Capalbio ed al comune di Orbetello, effettuata con nota
n. 1723/SCN/4.8.9 del 18 aprile 1991,  ha  avviato  le  procedure  di
ampliamento  della zona umida di importanza internazionale denominata
Lago di Burano alla zona gia' interessata dalle ordinanze in data  15
settembre 1989 e 21 settembre 1990 e 10 settembre 1991 sopracitate;
  Considerato   che   nell'area  in  questione  sono  state  rilevate
consistenti tracce della presenza di  lontra  (Lutra  lutra),  specie
inclusa nell'allegato II della predetta convenzione di Berna;
  Ritenuto  che le finalita' di protezione disposte dalle convenzioni
internazionali precedentemente citate nonche' la conservazione  e  la
tutela  di  una  specie  protetta  quale  la  lontra  possano,  nella
fattispecie, essere conseguite esclusivamente dotando la  riserva  di
una  congrua  fascia di protezione esterna, che abbia dimensioni tali
da assicurare alla fauna stanziale e migratoria le condizioni  minime
sufficienti per la sua sopravvivenza;
  Ritenuto   conseguentemente   di   dover   vietare  ogni  attivita'
finalizzata  al  prelievo,  all'abbattimento,  alla  cattura  ed   al
disturbo  delle  specie  faunistiche  presenti e gravitanti nell'area
costituita a riserva naturale, nonche'  nella  fascia  di  protezione
esterna,   individuata   nella  planimetria  allegata  alla  presente
ordinanza;
  Considerata la necessita' di  adottare  ai  fini  di  tutela  sopra
descritti un provvedimento con carattere d'urgenza, vista l'imminente
apertura della stagione venatoria 1992-93;
                               Ordina:
  Nella  zona  contigua  alla  riserva  naturale  denominata  Lago di
Burano, di cui alla planimetria allegata, e'  vietato  ogni  tipo  di
attivita' venatoria dal 20 settembre 1992 al 31 gennaio 1993.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 9 settembre 1992
                                           Il Ministro: RIPA DI MEANA