IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia alla convenzione internazionalle adottata a Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa; Vista la legge 25 gennaio 1983, n. 42, con la quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica; Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Visto l'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che conferisce al Ministro dell'ambiente la potesta' di adottare specifiche misure di salvaguardia in caso di necessita' ed urgenza; Visto il calendario venatorio adottato dall'amministrazione provinciale di Grosseto con deliberazione consiliare 4 agosto 1992, n. 56; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 13 agosto 1980, con il quale e' stata istituita la riserva naturale di popolamento animale del Lago di Burano; Viste le proprie ordinanze in data 15 settembre 1989, 21 settembre 1990 e 10 settembre 1991 con le quali si vietano le attivita' venatorie nella zona contigua alla riserva naturale del Lago di Burano; Considerato inoltre che il Ministero dell'ambiente, con la richiesta di parere alla regione Toscana, alla provincia di Grosseto, al comune di Capalbio ed al comune di Orbetello, effettuata con nota n. 1723/SCN/4.8.9 del 18 aprile 1991, ha avviato le procedure di ampliamento della zona umida di importanza internazionale denominata Lago di Burano alla zona gia' interessata dalle ordinanze in data 15 settembre 1989 e 21 settembre 1990 e 10 settembre 1991 sopracitate; Considerato che nell'area in questione sono state rilevate consistenti tracce della presenza di lontra (Lutra lutra), specie inclusa nell'allegato II della predetta convenzione di Berna; Ritenuto che le finalita' di protezione disposte dalle convenzioni internazionali precedentemente citate nonche' la conservazione e la tutela di una specie protetta quale la lontra possano, nella fattispecie, essere conseguite esclusivamente dotando la riserva di una congrua fascia di protezione esterna, che abbia dimensioni tali da assicurare alla fauna stanziale e migratoria le condizioni minime sufficienti per la sua sopravvivenza; Ritenuto conseguentemente di dover vietare ogni attivita' finalizzata al prelievo, all'abbattimento, alla cattura ed al disturbo delle specie faunistiche presenti e gravitanti nell'area costituita a riserva naturale, nonche' nella fascia di protezione esterna, individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza; Considerata la necessita' di adottare ai fini di tutela sopra descritti un provvedimento con carattere d'urgenza, vista l'imminente apertura della stagione venatoria 1992-93; Ordina: Nella zona contigua alla riserva naturale denominata Lago di Burano, di cui alla planimetria allegata, e' vietato ogni tipo di attivita' venatoria dal 20 settembre 1992 al 31 gennaio 1993. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 settembre 1992 Il Ministro: RIPA DI MEANA