Art. 3. E' altresi' delegata al Sottosegretario di Stato on. Daniela Mazzuconi, anche durante la presenza del Ministro, la firma degli atti e provvedimenti relativi alle materie suindicate, ad eccezione degli atti qui sotto specificati: 1) atti e provvedimenti per i quali una particolare disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' della delega; 2) atti e provvedimenti di contenuto politico e che abbiano indirettamente riflessi politici, oltre che atti e provvedimenti che riguardano questioni di massima; 3) decreti per l'emanazione di bandi di concorso; 4) provvedimenti relativi ai trasferimenti del personale da e per il Ministero ed alle assunzioni dirette di personale civile delle varie categorie previste dalle vigenti disposizioni di legge; 5) atti e provvedimenti che implichino direttamente o indirettamente variazioni di bilancio; 6) provvedimenti da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica; 7) "Visto" sulle leggi e sui decreti del Presidente della Repubblica; 8) richieste di registrazione con riserva alla Corte dei conti di atti e decreti in seguito a conferma di decisione del Consiglio dei Ministri; 9) ordini al capo della ragioneria per impegni riguardo ai quali questi abbia ritenuto di non poter apporre il visto (art. 64 decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato). Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti. Roma, 18 luglio 1992 Il Ministro: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992 Registro n. 48 Giustizia, foglio n. 3