Art. 3.
  E'  altresi'  delegata  al  Sottosegretario  di  Stato  on. Daniela
Mazzuconi, anche durante la presenza del  Ministro,  la  firma  degli
atti  e  provvedimenti relativi alle materie suindicate, ad eccezione
degli atti qui sotto specificati:
   1) atti e provvedimenti per i quali una  particolare  disposizione
di legge o di regolamento escluda la possibilita' della delega;
   2)  atti  e  provvedimenti  di  contenuto  politico  e che abbiano
indirettamente riflessi politici, oltre che atti e provvedimenti  che
riguardano questioni di massima;
   3) decreti per l'emanazione di bandi di concorso;
   4)  provvedimenti relativi ai trasferimenti del personale da e per
il Ministero ed alle assunzioni dirette  di  personale  civile  delle
varie categorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;
   5)   atti   e   provvedimenti   che   implichino   direttamente  o
indirettamente variazioni di bilancio;
   6) provvedimenti da emanare mediante decreto del Presidente  della
Repubblica;
   7)  "Visto"  sulle  leggi  e  sui  decreti  del  Presidente  della
Repubblica;
   8) richieste di registrazione con riserva alla Corte dei conti  di
atti  e  decreti in seguito a conferma di decisione del Consiglio dei
Ministri;
   9) ordini al capo della ragioneria per impegni riguardo  ai  quali
questi  abbia ritenuto di non poter apporre il visto (art. 64 decreto
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato).
  Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti.
   Roma, 18 luglio 1992
                                                Il Ministro: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992
Registro n. 48 Giustizia, foglio n. 3