Art. 2. Le carni e le frattaglie refrigerate o congelate di specie animale, di categorie e di provenienza indicate al precedente art. 1 devono essere scortate oltre che dal certificato di polizia sanitaria anche dal certificato di sanita' conforme al modello di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1 marzo 1992.