Art. 2.
  Le carni e le frattaglie refrigerate o congelate di specie animale,
di categorie e di provenienza indicate al precedente  art.  1  devono
essere  scortate oltre che dal certificato di polizia sanitaria anche
dal certificato di sanita' conforme al modello di cui all'allegato  A
del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1 marzo 1992.