Art. 4.
  In deroga all'art. 3 puo' essere consentita  previa  autorizzazione
ministeriale  rilasciata  di  volta in volta anche l'importazione dei
seguenti tipi di frattaglie bovine:
   fegati completamente rifilati,
   muscoli masseteri completamente rifilati,
   polmoni rifilati,
   altre  frattaglie  rifilate  senza  osso   o   cartilagine,   alle
condizioni  sanitarie previste nel certificato conforme al modello di
cui all'allegato D.
  I muscoli masseteri possono essere destinati tanto al consumo umano
quanto alla trasformazione  in  alimenti  per  animali  domestici.  I
polmoni fegati ed altre frattaglie devono essere usati esclusivamente
per la produzione di alimenti per animali domestici.
  L'autorizzazione di cui al comma 1, puo' essere concessa soltanto a
stabilimenti  espressamente  riconosciuti  a  tal  fine. In ogni caso
l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  soltanto  a  stabilimenti
appositamente   riconosciuti   idonei   e   sottoposti   a  controllo
veterinario permanente che debbono fornire la garanzia che la materia
prima sara' utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti,  e  che
forniscano  assicurazioni  ed adottino delle misure tali da escludere
la possibilita' di contatto con altri prodotti non sterilizzati.
  In ogni caso la materia prima non potra' lasciare  lo  stabilimento
nello  stato originario, salvo casi di emergenza in cui dovra' essere
trasportata in impianti per  la  distruzione  posti  sotto  controllo
veterinario.
  L'importazione  delle  frattaglie  di  cui  al  comma  1 e' inoltre
subordinata alle seguenti condizioni:
    a)  dal  momento  della  spedizione  verso  il  territorio  della
Repubblica   italiana,   la  materia  prima  deve  essere  chiusa  in
contenitori stagni e sigillati. Per i muscoli masseteri destinati  al
consumo   umano,   i   cartoni,   i  contenitori  e  i  documenti  di
accompagnamento  devono  recare  la  seguente  dicitura:  "Da   usare
esclusivamente per la produzione di prodotti a base di carne cotta".
  Per  il  fegato,  i muscoli masseteri, i polmoni o altre frattaglie
destinate alla  produzione  di  alimenti  per  animali  domestici,  i
cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare
la  seguente  dicitura: "Da usare esclusivamente per la produzione di
alimenti per animali".
  In entrambi i casi i contenitori e i documenti  di  accompagnamento
devono   recare   l'indicazione   del   nome   e  dell'indirizzo  del
destinatario;
    b) dal luogo di arrivo nel territorio della Repubblica  italiana,
la  materia  prima deve essere trasportata con contenitori o mezzi di
trasporto stagni e debitamente sigillati  verso  lo  stabilimento  di
destinazione  riconosciuto  idoneo  alla trasformazione. Tuttavia, in
caso di  necessita',  le  frattaglie  di  cui  sopra  possono  essere
trasportate  temporaneamente  in  un  deposito  frigorifero  all'uopo
designato e posto sotto controllo veterinario,  alla  condizione  che
siano rispettate le condizioni di trasporto sopra indicate;
    c)   il   servizio   veterinario  di  confine,  porto,  aeroporto
comunichera', per via telegrafica, l'inoltro della materia  prima  in
vincolo  sanitario  all'autorita'  veterinaria  locale  sotto  la cui
giurisdizione ricade lo stabilimento di destinazione e, se del  caso,
il deposito frigorifero;
    d)  durante  il  processo  di fabbricazione la materia prima deve
essere sterilizzata in contenitori ermeticamente chiusi, in  modo  da
raggiungere  un  valore  di  Fc non inferiore a 3; il prodotto finito
deve essere sottoposto ad un controllo veterinario per  accertare  il
conseguimento del suddetto valore;
    e) i veicoli, i contenitori o gli altri mezzi di trasporto di cui
alla  lettera  b),  come  pure  tutte  le attrezzature e gli utensili
entrati  in  contatto  con  la  materia  prima   anteriormente   alla
sterilizzazione,  devono  essere  puliti  e  disinfettati  mentre gli
imballaggi  e  le  confezioni   devono   essere   distrutti   in   un
inceneritore.