Art. 5.
  Fatte salve le disposizioni di cui alla  circolare  n.  88  del  26
maggio  1967  e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973,
e' autorizzata l'importazione dal  Brasile  di  organi,  ghiandole  e
tessuti della specie bovina ed equina per la produzione di medicinali
farmaceutici  a  condizione  che il previsto certificato sanitario di
scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante  che
i prodotti sono stati:
    a)  ottenuti da animali nati e allevati negli Stati di Rio Grande
do Sul, Minas Gerais, Parana', Sao Paulo,  Bahia,  Espirito  Santo  e
Mato   Grosso   del   Sud  con  l'eccezione  delle  municipalita'  di
Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim,  Lada
Rio,  Miranda,  Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del
Mato Grosso e Sonora e provenienti, qualora trattasi  di  bovini,  da
allevamenti  nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica
nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di  25
chilometri,  non  si  sono  verificati  casi di afta epizootica negli
ultimi 30 giorni;
    b) ottenuti in stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la
CEE.
  L'importazione  di  organi,  ghiandole  e  tessuti  provenienti  da
stabilimenti   non   autorizzati   puo'   essere   consentita  previa
autorizzazione ministeriale da rilasciarsi di volta in volta.