Art. 5. Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, e' autorizzata l'importazione dal Brasile di organi, ghiandole e tessuti della specie bovina ed equina per la produzione di medicinali farmaceutici a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati: a) ottenuti da animali nati e allevati negli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Parana', Sao Paulo, Bahia, Espirito Santo e Mato Grosso del Sud con l'eccezione delle municipalita' di Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim, Lada Rio, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Sonora e provenienti, qualora trattasi di bovini, da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni; b) ottenuti in stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la CEE. L'importazione di organi, ghiandole e tessuti provenienti da stabilimenti non autorizzati puo' essere consentita previa autorizzazione ministeriale da rilasciarsi di volta in volta.