(all. 3 - art. 1)
                                                           ALLEGATO C
 
                       CERTIFICATO DI SANITA'
 
relativo a frattaglie (1) autorizzate dall'art. 1, paragrafo 1,
   lettera c) della decisione della  Commissione  86/195/CEE  (cuori,
   muscoli diaframmatici e lingue) di bovini destinate alla Comunita'
   economica europea.
 
Paese di destinazione:..............................................
Riferimento del certificato di salubrita' (2):......................
Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Parana',
   Sao Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso del Sud (3).
Ministero:..........................................................
Dipartimento:.......................................................
Riferimento:........................................................
                              (facoltativo)
 
   I. Identificazione delle frattaglie (1):
    Frattaglie di bovini.
    Tipo di frattaglie: (cuori/muscoli diaframmatici/lingue):........
    Tipo d'imballaggio:.............................................
    Numero degli imballaggi:........................................
    Peso netto:.....................................................
   II. Provenienza delle frattaglie:
Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinario del(i)
   macello(i)
   riconosciuto(i):.........................................
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i)
   laboratorio(i)                   di                   sezionamento
   riconosciuto(i):......................
   III. Destinazione delle frattaglie:
    Le carni sono spedite da:.......................................
                                   (luogo di spedizione)
 
                           a:.......................................
                                (Paese e luogo di destinazione)
 
    con il seguente mezzo di trasporto (4):.........................
Nome e indirizzo dello speditore:...................................
Nome e indirizzo del destinatario:..................................
   IV. Attestato di sanita':
    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:
     1. le frattaglie sopra descritte derivano:
      da bovini che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati
di Rio Grande Do Sul, Minas  Gerais,  Parana',  Sao  Paulo,  Espirito
Santo,  Mato  Grosso  del  Sud  (3)  per  almeno tre mesi prima della
macellazione, ovvero  dal  momento  della  nascita,  se  trattasi  di
animali di eta' inferiore a tre mesi;
      da  bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui
si pratica regolarmente la  vaccinazione  dei  bovini  contro  l'afta
epizootica ed il relativo controllo ufficiale;
      da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui
non  si  sono  verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni
precedenti la loro spedizione e intorno  al  quale  (ai  quali),  nel
raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli
ultimi trenta giorni;
      da    bovini    che   sono   stati   trasportati   direttamente
dall'allevamento d'origine  al  macello  riconosciuto  in  questione,
senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali
non  rispondenti  alle  condizioni richieste per l'esportazione delle
rispettive carni verso la Comunita' e, se sono stati impiegati  mezzi
di  trasporto,  previa  pulizia e disinfezione di questi ultimi prima
del carico;
     da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di
cui al capitolo V dell'allegato  I  della  direttiva  n.  64/433/CEE,
modificata  da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE, effettuata presso il
macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati
sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da
cui e' risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;
     2.  le   frattaglie   provengono   da   uno   stabilimento   (da
stabilimenti)  in  cui,  in  caso  di scoperta di un focolaio di afta
epizootica, le  operazioni  di  preparazione  delle  carni  destinate
all'esportazione   verso  la  Comunita'  europea  possono  riprendere
soltanto  previo  abbattimento  di  tutti   gli   animali   presenti,
eliminazione  di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale
dello  stabilimento  (degli  stabilimenti),   effettuati   sotto   il
controllo di un veterinario ufficiale;
     3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in
ambienti  a  temperatura superiore a + 2 C per almeno tre ore; per i
muscoli  diaframmatici  il  periodo  di  maturazione  e'  di   almeno
ventiquattro ore;
     4........................................................... (6)
    Fatto a ........................., il .......................
                     (luogo)                     (data)
   Timbro
 
                                (firma del veterinario ufficiale)
                             (nome in stampatello, titolo e qualifica
                                         del firmatario)
 
          -------------
             (1)  Nelle  condizioni previste all'art. 1, paragrafo 1,
          lettera c) della decisione  della  commissione  86/195/CEE,
          possono  essere  importate solamente le seguenti frattaglie
          bovine: i cuori e i diaframmi dai  quali  i  linfonodi,  il
          tessuto   connettivo   e  il  grasso  aderente  sono  stati
          completamente eliminati, le lingue  con  epitelio  e  senza
          ossa, ne' cartilagini ne' amigdale.
             (2) Facoltativo.
             (3)  Con  l'eccezione delle municipalita' di Aquidauana,
          Bodoquena,  Bonito,  Caracol,   Corumba,   Coxim,   Jardim,
          Ladario,  Miranda,  Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro,
          Rio Verde del Mato Grosso e Sonora.
             (4)     Per     contenitori     indicare    il    numero
          d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e  per
          le navi il nome.
             (5) Cancellare la dicitura inutile.
             (6) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.