ALLEGATO D CERTIFICATO DI SANITA' relativo a frattaglie (1) autorizzate dall'art. 2 della decisione della Commissione 86/195/CEE di bovini, destinate alla Comunita' economica europea. Paese di destinazione:.............................................. Riferimento al certificato di salubrita' (2):....................... Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Parana', Sao Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso del Sud (3). Ministero........................................................... Dipartimento:....................................................... Riferimenti:........................................................ (facoltativo) I. Identificazione delle frattaglie (1): Frattaglie di bovini. Tipo di frattaglie: Tipo di imballaggio:............................................ Numero degli imballaggi:........................................ Peso netto:..................................................... II. Provenienza delle frattaglie: Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i):......................................... Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):...................... III. Destinazione delle frattaglie: Le carni sono spedite da:....................................... (luogo di spedizione) a:....................................... (Paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto (4):.......................... Nome e indirizzo dello speditore:................................... Nome e indirizzo del destinatario: stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni per il consumo umano (5) alimenti per animali domestici (5)............................................... IV. Attestato di sanita': Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 1. le frattaglie sopra descritte derivano: da bovini che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande Do Sul, Minas Gerais, Parana', Sao Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso del Sud (3) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di eta' inferiore a tre mesi; da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale; da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni; da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunita' e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico; da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui e' risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica; 2. le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunita' europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale; 3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 C per almeno tre ore; per i muscoli diaframmatici il periodo di maturazione e' di almeno ventiquattro ore; 4...........................................................(5). Fatto a .............................., il ...................... (luogo) (data) Timbro (firma del veterinario ufficiale) (nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario) ------------- (1) Nelle condizioni previste all'art. 2 della decisione della Commissione 86/195/CEE, si possono importate solamente le seguenti frattaglie bovine: i fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati, secondo le disposizioni dell'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE, i muscoli masseteri interni incisi in conformita' al paragrafo 41, lettera A) del capitolo VII dell'allegato 1 della direttiva 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importati nelle condizioni previste all'art. 2 2 anche i polmoni puliti di bovini destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi, o i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati. (2) Facoltativo. (3) Con l'eccezione delle municipalita' di Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Sonora. (4) Per contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi in nome. (5) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.