(all. 4 - art. 1)
                                                           ALLEGATO D
 
                       CERTIFICATO DI SANITA'
 
relativo a frattaglie (1) autorizzate dall'art. 2 della decisione
   della Commissione 86/195/CEE di bovini, destinate  alla  Comunita'
   economica europea.
Paese di destinazione:..............................................
Riferimento al certificato di salubrita' (2):.......................
Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Parana',
   Sao Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso del Sud (3).
Ministero...........................................................
Dipartimento:.......................................................
Riferimenti:........................................................
                              (facoltativo)
 
   I. Identificazione delle frattaglie (1):
    Frattaglie di bovini.
    Tipo di frattaglie:
    Tipo di imballaggio:............................................
    Numero degli imballaggi:........................................
    Peso netto:.....................................................
   II. Provenienza delle frattaglie:
Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinario del(i)
   macello(i)
   riconosciuto(i):.........................................
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i)
   laboratorio(i)                   di                   sezionamento
   riconosciuto(i):......................
   III. Destinazione delle frattaglie:
    Le carni sono spedite da:.......................................
                                 (luogo di spedizione)
 
                           a:.......................................
                               (Paese e luogo di destinazione)
 
   con il seguente mezzo di trasporto (4):..........................
Nome e indirizzo dello speditore:...................................
Nome e indirizzo del destinatario: stabilimenti approvati per la
   trasformazione delle carni per il consumo umano (5)  alimenti  per
   animali                                                  domestici
   (5)...............................................
   IV. Attestato di sanita':
    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:
     1. le frattaglie sopra descritte derivano:
      da bovini che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati
di Rio Grande Do Sul, Minas  Gerais,  Parana',  Sao  Paulo,  Espirito
Santo,  Mato  Grosso  del  Sud  (3)  per  almeno tre mesi prima della
macellazione, ovvero  dal  momento  della  nascita,  se  trattasi  di
animali di eta' inferiore a tre mesi;
      da  bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui
si pratica regolarmente la  vaccinazione  dei  bovini  contro  l'afta
epizootica ed il relativo controllo ufficiale;
      da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui
non  si  sono  verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni
precedenti la loro spedizione e intorno  al  quale  (ai  quali),  nel
raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli
ultimi trenta giorni;
      da    bovini    che   sono   stati   trasportati   direttamente
dall'allevamento d'origine  al  macello  riconosciuto  in  questione,
senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali
non  rispondenti  alle  condizioni richieste per l'esportazione delle
rispettive carni verso la Comunita' e, se sono stati impiegati  mezzi
di  trasporto,  previa  pulizia e disinfezione di questi ultimi prima
del carico;
      da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria  ante  mortem
di  cui  al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE,
modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE, effettuata presso  il
macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati
sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da
cui e' risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;
     2.   le   frattaglie   provengono   da   uno   stabilimento  (da
stabilimenti) in cui, in caso di scoperta  di  un  focolaio  di  afta
epizootica,  le  operazioni  di  preparazione  delle  carni destinate
all'esportazione  verso  la  Comunita'  europea  possono   riprendere
soltanto   previo   abbattimento   di  tutti  gli  animali  presenti,
eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione  totale
dello   stabilimento   (degli   stabilimenti),  effettuati  sotto  il
controllo di un veterinario ufficiale;
     3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in
ambienti a temperatura superiore a + 2 C per almeno tre ore;  per  i
muscoli   diaframmatici  il  periodo  di  maturazione  e'  di  almeno
ventiquattro ore;
     4...........................................................(5).
    Fatto a .............................., il ......................
                     (luogo)                           (data)
   Timbro
 
                                (firma del veterinario ufficiale)
                           (nome in stampatello, titolo e qualifica
                                        del firmatario)
 
          -------------
             (1) Nelle condizioni previste all'art. 2 della decisione
          della  Commissione   86/195/CEE,   si   possono   importate
          solamente le seguenti frattaglie bovine: i fegati dai quali
          i  linfonodi,  il  tessuto  connettivo aderente e il grasso
          sono stati completamente eliminati, secondo le disposizioni
          dell'art. 18, paragrafo 2, della  direttiva  72/462/CEE,  i
          muscoli   masseteri   interni   incisi  in  conformita'  al
          paragrafo 41, lettera A) del capitolo VII  dell'allegato  1
          della  direttiva  64/433/CEE  e  dai  quali i linfonodi, il
          tessuto  connettivo  aderente  e  il  grasso   sono   stati
          completamente  eliminati.  Possono  essere  importati nelle
          condizioni previste all'art. 2 2 anche i polmoni puliti  di
          bovini   destinati  esclusivamente  alla  fabbricazione  di
          alimenti per animali domestici di compagnia, da  cui  siano
          stati  asportati  la  trachea, i grossi bronchi, o i gangli
          mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie  senz'osso  o
          cartilagine  dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo
          aderente, il grasso ed il  muco  sono  stati  completamente
          eliminati.
             (2) Facoltativo.
             (3)  Con  l'eccezione delle municipalita' di Aquidauana,
          Bodoquena,  Bonito,  Caracol,   Corumba,   Coxim,   Jardim,
          Ladario,  Miranda,  Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro,
          Rio Verde del Mato Grosso e Sonora.
             (4)    Per    contenitori     indicare     il     numero
          d'immatricolazione,  per gli aerei il numero del volo e per
          le navi in nome.
             (5) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.