(all. 5 - art. 1)
                                                           ALLEGATO E
 
                       CERTIFICATO DI SANITA'
 
relativo a frattaglie (1), autorizzate dall'art. 2 della decisione
   della Commissione 86/195/CEE di bovini, destinate  alla  Comunita'
   economica europea.
 
Paese di destinazione:..............................................
Riferimento al certificato di salubrita' (2):.......................
Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Parana',
   Sao Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso del Sud (3)
Ministero:..........................................................
Dipartimento:.......................................................
Riferimenti:........................................................
                          (facoltativo)
 
   I. Identificazione delle frattaglie: (1)
    Frattaglie di bovini.
    Tipo di frattaglie:
    Tipo di imballaggio:............................................
    Numero degli imballaggi:........................................
    Peso netto:.....................................................
   II. Provenienza delle carni
    indirizzo(i)  degli  stabilimenti  sottoposti  al controllo delle
competenti autorita' veterinarie:
   III. Destinazione delle frattaglie:
    Le carni sono spedite da:........................................
                                   (luogo di spedizione)
 
                           a:.......................................
                                (Paese e luogo di destinazione)
 
    con il seguente mezzo di trasporto (4):.........................
    Nome e indirizzo dello speditore:...............................
    Nome e indirizzo del destinatario: stabilimenti approvati per  la
trasformazione delle carni in alimenti per animali domestici):......
   IV. Attestato di sanita':
    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:
     1. le frattaglie sopra descritte derivano:
      da bovini che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati
di  Rio  Grande  do  Sul,  Minas Gerais, Parana', Sao Paulo, Espirito
Santo, Mato Grosso del Sud  (3)  per  almeno  tre  mesi  prima  della
macellazione,  ovvero  dal  momento  della  nascita,  se  trattasi di
animali di eta' inferiore a tre mesi,
      da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in  cui
si  pratica  regolarmente  la  vaccinazione  dei bovini contro l'afta
epizootica ed il relativo controllo ufficiale,
      da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui
non si  sono  verificati  casi  di  afta  epizootica  nei  60  giorni
precedenti  la  loro  spedizione  e  interno al quale (ai quali), nel
raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli
ultimi 30 giorni,
      da  bovini  che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem
di cui al capitolo V  dell'allegato  I  della  direttiva  64/433/CEE,
modificata  da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE, effettuata presso il
macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono  stati
sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da
cui e' risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;
     2.   le   frattaglie   provengono   da   uno   stabilimento  (da
stabilimenti) in cui, in caso di scoperta  di  un  focolaio  di  afta
epizootica,  le  operazioni  di  preparazione  delle  carni destinate
all'esportazione  verso  la  Comunita'  europea  possono   riprendere
soltanto   previo   abbattimento   di  tutti  gli  animali  presenti,
eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione  totale
dello   stabilimento   (degli   stabilimenti),  effettuati  sotto  il
controllo di un veterinario ufficiale;
     3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in
ambienti a temperatura superiore a + 2C per almeno tre  ore;  per  i
muscoli   diaframmatici  il  periodo  di  maturazione  e'  di  almeno
ventiquattro ore.
     4...........................................................(5)
    Fatto a  ..........................., il ......................
                      (luogo)                        (data)
   Timbro
 
                           (firma del veterinario ufficiale)
                        (nome in stampatello, titolo e qualifica
                                    del firmatario)
 
          -------------------
             (1) Nelle condizioni previste all'art. 2 della decisione
          della  Commissione   86/195/CEE,   si   possono   importare
          solamente le seguenti frattaglie bovine: i fegati dai quali
          i  linfonodi,  il  tessuto  connettivo aderente e il grasso
          sono stati completamente eliminati, secondo le disposizioni
          dell'art. 18, paragrafo 2, della  direttiva  72/462/CEE,  i
          muscoli masseteri interi incisi in conformita' al paragrafo
          41,  lettera  A)  del  capitolo  VII  dell'allegato 1 della
          direttiva 64/433/CEE e dai quali i  linfonodi,  il  tessuto
          connettivo  aderente  e  il grasso sono stati completamente
          eliminati.  Possono  essere  importati   nelle   condizioni
          previste  all'art.  2  anche  i  polmoni  puliti  di bovini
          destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per
          animali  domestici  di  compagnia,  da  cui   siano   stati
          asportati   la  trachea,  i  grossi  bronchi,  o  i  gangli
          mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie  senz'osso  o
          cartilagine  dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo
          aderente, il grasso ed il  muco  sono  stati  completamente
          eliminati.
             (2) Facoltativo.
             (3)  Con  l'eccezione delle municipalita' di Aquidauana,
          Bodoquena,  Bonito,  Caracol,   Corumba,   Coxim,   Jardim,
          Ladario,  Miranda,  Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro,
          Rio Verde del Mato Grosso e Sonora.
             (4)     Per     contenitori     indicare    il    numero
          d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e  per
          le navi il nome.
             (5) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.