IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del CIPE e degli altri  Comitati  interministeriali  in  ordine  alle
azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con
le  politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo
di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di
interventi programmati in agricoltura;
  Vista  la  legge  10  luglio  1991,  n.  201,  che  ha  disposto il
differimento  delle  disposizioni  di  cui  alla  predetta  legge  n.
752/1986;
  Vista  la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti
finanziari per le regioni a  statuto  ordinario,  e  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, concernente il
trasferimento delle funzioni alle regioni stesse;
  Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991 con  la  quale  e'
stato  determinato, ai sensi del primo comma dell'art. 3 della citata
legge  n.  183,  il  fabbisogno  finanziario,  statale  e  regionale,
connesso all'attuazione delle politiche comunitarie;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052  in  data  24  giugno  1988,  relativo  ai  compiti  dei   fondi
strutturali,  al  rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione
di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari
esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253  in  data  19  dicembre  1988,  relativo  al coordinamento degli
interventi dei fondi strutturali;
  Visti i programmi operativi plurifondo approvati dalla  Commissione
delle   Comunita'   europee   in   attuazione  dell'obiettivo  1,  in
particolare per la parte relativa al Feoga - Sezione orientamento;
  Visti i  programmi  operativi  approvati  dalla  Commissione  delle
Comunita' europee in attuazione dell'obiettivo 5b, in particolare per
la parte relativa al Feoga - Sezione orientamento;
  Considerato  che  le  regioni  e  province  autonome possono per la
predisposizione dei propri documenti di  bilancio  fare  riferimento,
per  le  esigenze  finanziarie  non assicurate da risorse proprie, da
somministrazioni pregresse  o  da  leggi  di  settore,  al  Fondo  di
rotazione   di   cui   all'art.  5  della  citata  legge  n.  183/87,
compatibilmente con le disponibilita' del Fondo stesso;
  Considerato che per quanto disposto dal secondo comma  dell'art.  3
della citata legge n. 183 possono essere finanziati, dalle competenti
autorita',  solo  gli  interventi  oggetto di deliberazione di questo
Comitato;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
                              Delibera:
  1. Le linee di intervento  e  i  collegati  volumi  finanziari  del
settore   "Agricoltura",  per  l'anno  1992,  sono  specificati,  con
riferimento ai regolamenti comunitari vigenti, nell'apposito allegato
che costituisce parte integrante della presente delibera.
  2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati
sulla base di appsite richieste trasmesse al Fondo  di  rotazione  e,
per  conoscenza,  al  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste. Lo
stato di avanzamento delle azioni viene  valutato  sulla  base  delle
informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte
dei   soggetti   responsabili   dell'attuazione,  anche  su  supporto
informatico tramite il Sistema informativo della Ragioneria  generale
dello Stato.
  3.  Il  Fondo  di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate
dalla Comunita' europea, con  esclusione,  quindi,  sia  degli  aiuti
consentiti,  ma  non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti
ammessi la cofinanziamento comunitario.
  4. Le regioni e province autonome inviano  al  Fondo  di  rotazione
copia  della  rendicontazione  predisposta  per  la  CEE in base alla
specifica normativa comunitaria.
  5. Restano valide le indicazioni di cui al punto 13 della  delibera
CIPE  del  2  maggio  1989  concernente il riparto degli stanziamenti
relativi alla legge n. 752/1986.
  6.  Per  l'attuazione  del  regolamento  CEE  del  Consiglio  delle
Comunita' europee n. 2328/91 restano confermate le modalita' determi-
nate  dalla  delibera  CIPE  del  12  settembre  1989,  limitatamente
all'azione concernente il ritiro dei seminativi dalla produzione; per
le azioni  riguardanti  "l'estensitivizzazione"  e  "l'incentivazione
all'imboschimento  su  terreni set-aside", nonche' di quelle connesse
all'attuazione dei regolamenti CEE n. 456/80, n. 355/77 e n.  866/90,
si  provvede  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
568/88 e con le modalita' stabilite dal Ministero dell'agricoltura  e
delle foreste d'intesa con il Fondo di rotazione.
  7.  Il  Fondo  di  rotazione,  in  relazione  ai pagamenti disposti
direttamente in favore dei singoli beneficiari, effettua i  necessari
controlli,  avvalendosi  delle  strutture  della  Ragioneria generale
dello  Stato,   anche   in   collaborazione   con   l'amministrazione
interessata.
   Roma, 12 agosto 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO