Art. 2.
  1.  Al  Dipartimento  per  gli  affari economici sono attribuite le
seguenti competenze:
    a)  partecipare   alla   fase   istruttoria   dei   provvedimenti
legislativi  ai  fini di valutarne gli effetti economici e finanziari
nonche' le compatibilita' con le priorita' enunciate nel programma di
Governo;
    b) effettuare la raccolta  comparativa  dei  dati  sull'andamento
della  spesa,  della  finanza  pubblica e dell'economia nazionale, in
generale e per specifici aspetti settoriali, valutandone la  coerenza
economico-finanziaria agli obiettivi programmati;
    c)  svolgere  azione  di  coordinamento tecnico per il tempestivo
conseguimento  degli  obiettivi  programmati,  seguendo  a  tal  fine
l'attivita' degli organi della pubblica amministrazione preposti alla
spesa,   degli  enti  pubblici  e  delle  societa'  a  partecipazione
pubblica;
    d) assicurare il collegamento con  i  comitati  ed  i  gruppi  di
lavoro  interministeriali competenti in materia di politica economica
e produttiva, di commercio estero e di  cooperazione  internazionale,
seguire l'attuazione delle deliberazioni adottate ed acquisire i dati
sui risultati conseguiti;
    e)   curare   studi,   ricerche  e  documentazione  e  provvedere
all'elaborazione di dati relativi a specifici  aspetti  dell'economia
nazionale e internazionale;
    f)  assicurare  il  collegamento  con i sistemi informativi e gli
apparati di ricerca operanti  nelle  materie  di  propria  competenza
nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, di altre
amministrazioni e di altri organismi pubblici e privati;
    g) curare ogni  altra  attivita'  che  ad  esso  venga  affidata,
nell'ambito   delle   proprie   competenze   in   materia  economico-
finanziaria,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e   dal
Segretario generale.