Art. 2. 1. Al Dipartimento per gli affari economici sono attribuite le seguenti competenze: a) partecipare alla fase istruttoria dei provvedimenti legislativi ai fini di valutarne gli effetti economici e finanziari nonche' le compatibilita' con le priorita' enunciate nel programma di Governo; b) effettuare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, in generale e per specifici aspetti settoriali, valutandone la coerenza economico-finanziaria agli obiettivi programmati; c) svolgere azione di coordinamento tecnico per il tempestivo conseguimento degli obiettivi programmati, seguendo a tal fine l'attivita' degli organi della pubblica amministrazione preposti alla spesa, degli enti pubblici e delle societa' a partecipazione pubblica; d) assicurare il collegamento con i comitati ed i gruppi di lavoro interministeriali competenti in materia di politica economica e produttiva, di commercio estero e di cooperazione internazionale, seguire l'attuazione delle deliberazioni adottate ed acquisire i dati sui risultati conseguiti; e) curare studi, ricerche e documentazione e provvedere all'elaborazione di dati relativi a specifici aspetti dell'economia nazionale e internazionale; f) assicurare il collegamento con i sistemi informativi e gli apparati di ricerca operanti nelle materie di propria competenza nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di altre amministrazioni e di altri organismi pubblici e privati; g) curare ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze in materia economico- finanziaria, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Segretario generale.