Art. 3.
  1.  Il  Dipartimento  per gli affari economici comprende i seguenti
uffici:
   Ufficio per il coordinamento dell'attivita' economica del Governo;
   Ufficio per la ricerca e la documentazione economica.
  2. L'Ufficio per  il  coordinamento  dell'attivita'  economica  del
Governo, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a), b),
c), d) e g) e si articola nei seguenti servizi:
   Servizio finanza pubblica;
   Servizio attivita' produttive, ricerca e innovazione;
   Servizio mercati finanziari e sistema creditizio;
   Servizio  politica  economica  estera e problemi dell'integrazione
economica europea;
   Servizio investimenti pubblici e nuove strumentazioni.
  3. L'Ufficio per la ricerca e la documentazione economica  provvede
agli  adempimenti  di  cui all'art. 2, lettere e) ed f) e si articola
nei seguenti servizi:
   Servizio studi;
   Servizio documentazione.