Art. 3. 1. Il Dipartimento per gli affari economici comprende i seguenti uffici: Ufficio per il coordinamento dell'attivita' economica del Governo; Ufficio per la ricerca e la documentazione economica. 2. L'Ufficio per il coordinamento dell'attivita' economica del Governo, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a), b), c), d) e g) e si articola nei seguenti servizi: Servizio finanza pubblica; Servizio attivita' produttive, ricerca e innovazione; Servizio mercati finanziari e sistema creditizio; Servizio politica economica estera e problemi dell'integrazione economica europea; Servizio investimenti pubblici e nuove strumentazioni. 3. L'Ufficio per la ricerca e la documentazione economica provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere e) ed f) e si articola nei seguenti servizi: Servizio studi; Servizio documentazione.