IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo", corredata dal parere del Consiglio regionale dell'agricoltura per la Campania; Visti, il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini "Castel San Lorenzo" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1991 n. 131; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.