Art. 2.
  I  conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto,
a cominciare da quello  proveniente  dalla  vendemmia  1991,  con  la
denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo" sono tenuti
ad  effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  maggio  1967, n. 506, recante norme relative all'albo
dei vigneti e alla denuncia delle uve - entro due mesi dalla data  di
pubblicazione  del  presente decreto, del Presidente della Repubblica
sopra citato.