Art. 3.
  In  deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e
fino al compimento di tre annate agrarie a partire  da  quella  della
entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti,
a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del
Presidente  della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui
siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli  indicati  nel
sopra citato art. 2 purche' esse non superino il 15% del totale delle
viti  dei  vitigni  previsti  per  la produzione dei vini "Castel San
Lorenzo".
  Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al
precedente comma saranno cancellati d'ufficio  dal  rispettivo  albo,
qualora  i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare  la  loro
composizione   alle   disposizioni   di  cui  all'art.  2  dell'unito
disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al  competente
ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.
  Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera'
a  segnalare  alla locale camera di commercio le variazioni apportate
ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.