Art. 4.
  Ai  vini  "Castel  San  Lorenzo" che alla data di entrata in vigore
dell'unito disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o in
corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita'
non superiore a cinque litri, e' concesso,  alla  predetta  data,  un
periodo di smaltimento:
   di  dodici  mesi  per il prodotto giacente presso ditte diverse da
quelle di cui sopra;
   di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di cui sopra;
   di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio
o presso esercizi pubblici.
  Trascorsi i termini  sopra  indicati,  le  eventuali  rimanenze  di
prodotto  confezionato  nei  recipienti  di cui sopra, possono essere
commercializzati  fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che,   entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano de-
nunciate   all'ispettorato  per  la  repressione  delle  frodi  agro-
alimentari, competente per  territorio,  e  che  sui  recipienti  sia
apposta,  a  cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura "vendita
autorizzata fino ad esaurimento".
  Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal primo comma,  il  periodo  di  smaltimento  e'
ridotto  a  sei  mesi.  Tale termine e' elevato a dodici mesi, per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad  essere  esportato  allo
stato  sfuso  e  per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento.
  In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente
ispettorato per la  repressione  delle  frodi  agro-alimentari  entro
quindici  giorni  dalla  scadenza  del termine dei sei mesi. All'atto
della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere
accompagnate da un attestato del venditore convalidato  dallo  stesso
ispettorato  che  ha  ricevuto  la  denuncia,  in  cui  devono essere
indicati la destinazione del  prodotto,  nonche'  gli  estremi  della
relativa denuncia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 novembre 1991
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992
Registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 220