(all. 1 - art. 1)
         Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
             di origine controllata "Castel San Lorenzo"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine controllata "Castel San Lorenzo" e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   I vini a denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo"
debbono  essere  ottenuti  dalle  uve  provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito  aziendale,  la  rispettiva  composizione   ampelografica
appresso indicata.
   Bianco:
    Trebbiano toscano, 50-60 per cento;
    Malvasia Bianca, 30-40 per cento.
   Possono concorrere fino ad un massimo del 20 per cento i vitigni a
bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno.
   Rosso e Rosato:
    Barbera, 60-80 per cento;
    Sangiovese, 20-30 per cento.
   Possono concorrere fino ad un massimo del 20 per cento i vitigni a
bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno.
   Barbera:
    Barbera, almeno l'85 per cento.
   Possono  concorrere  fino ad un massimo del 15 per cento i vitigni
non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno.
   Moscato:
    Moscato bianco, almeno l'85 per cento.
   Possono concorrere fino ad un massimo del 15 per cento i vitigni a
bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno.
                               Art. 3.
   Le uve  devono  essere  prodotte  nella  zona  di  produzione  che
comprende  tutto  il  territorio amministrativo dei comuni di: Castel
San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto ed in parte quello dei  comuni  di
Aquara,  Castelcivita,  Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti
in provincia di Salerno.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    dal punto di incrocio della strada Controne-Ottati con il confine
comunale di Controne il limite segue tale strada verso  est  fino  ad
incrociare in prossimita' del km 25 il confine che separa i comuni di
Ottati  e di Sant'Angelo a Fasanella; lungo questo prosegue poi verso
sud-ovest fino ad incrociare il confine di Bellosguardo.
   Prosegue in direzione est  lungo  il  confine  settentrionale  del
comune di Bellosguardo, poi segue quello orientale fino ad incrociare
sul torrente Pietra il confine comunale di Felitto.
   Prosegue lungo questo in direzione sud-ovest fino a raggiungere il
confine  di Magliano Vetere. Segue tale confine in direzione sud fino
alla confluenza con il fiume Calore. Costeggia il fiume in  direzione
Felitto  fino a raggiungerne il confine. Segue tale confine, prima in
direzione ovest, poi nord-ovest, fino ad incrociare il confine con il
comune di Roccadaspide, in localita' Tempa Morrecchia. Prosegue  tale
confine in direzione est, poi nord, fino ad incrociare la strada che,
passando  per  Tempa  Ciavarello,  raggiunge  il  centro  abitato  di
Roccadaspide. Percorre interamente tale strada fino ad incrociare  la
strada  che  da  Roccadaspide  porta ad Albanella. Segue quest'ultima
passando prima per localita' Serra, poi Acquaviva,  poi  contrada  De
Rosa  e  M. Tempalli, fino all'incrocio con il confine sud del comune
di Albanella; lo costeggia fino ad incrociare prima  il  confine  del
comune  di Castelcivita poi quello del comune di Altavilla Silentina.
Segue il confine tra i comuni di Altavilla S.  Castelcivita  fino  ad
incrociare  il  confine di Controne che percorre in direzione sud-est
fino alla confluenza con la strada Controne-Ottati, punto di partenza
della delimitazione.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata di cui
all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della  zona  e  comunque
atte  a  conferire alle uve derivate le specifiche caratteristiche di
qualita'.
   Sono pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo   di  cui  all'at.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i  vigneti  ubicati  su
terreni ben esposti, con esclusione di quelli di fondovalle.
   I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed i sistemi di
potatura, devono  essere  quelli  generalmente  usati  nella  zona  e
comunque  atti  a  non  modificare  le caratteristiche dell'uva e del
vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in   coltura
specializzata  per  la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve
essere superiore a 120 quintali per il tipo bianco ed a 100  quintali
per i tipi rossi, rosato e moscato.
   La  resa  massima  di  uve  in  coltura  promiscua non deve essere
superire a 5 kg per ceppo per il tipo bianco ed a 4 kg per ceppo  per
i tipi rossi, rosato e moscato.
   A  detti  limiti,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle
uve,  purche'  la  produzione  globale  non superi del 20 per cento i
limiti massimi sopra stabiliti.
   La   regione   Campania,   con   proprio   decreto,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia,  tenuto  conto delle condizioni ambientali, climatiche, di
coltivazione e di  mercato,  puo'  stabilire  un  limite  massimo  di
produzione  di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare  di  produzione  dandone  immediata   comunicazione   al
Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste ed al comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
   La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70 per
cento.
                               Art. 5.
   Le  operazioni   di   vinificazione   ivi   compreso   l'eventuale
invecchiamento e le operazioni relative alla elaborazione dei mosti o
vini  destinati  alla  produzione  del  vino  spumante  devono essere
effettuate all'interno dell'intero territorio  dei  comuni  anche  se
solo in parte, compresi nella zona di produzione.
   Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50 per cento per
i tipi Rosso, Barbera, Rosato e Moscato, del 10 per cento per il tipo
bianco e dell'11,50 per cento per i tipi "Barbera riserva" e "Moscato
Lambiccato".
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali leali e costanti, atte a conferire ai vini le  peculiari
caratteristiche.
                               Art. 6.
   I  vini  "Castel  San Lorenzo" all'atto dell'immissione al consumo
debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    A) Barbera:
    colore: rubino piu'  o  meno  intenso,  tendente  al  granato  se
invecchiato;
    odore: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso;
    sapore:  asciutto,  giustamente  tannico  ed  acidulo da giovane,
caldo sapido, etereo, armonico e vellutato se invecchiato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
    B) Rosso:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, caratteristico, a volte fruttato;
    sapore:  secco,   leggermente   acidulo,   giustamente   tannico,
armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
    C) Rosato:
    colore: rosa piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, tenue, con fragranza caratteristica;
    sapore:  asciutto, con tendenza al morbido, delicato, leggermente
acidulo, vellutato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
    D) Bianco:
    colore: paglierino o meno intenso;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore:  asciutto,  acidulo,  fruttato,  leggermente  amarognolo,
armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
    E) Moscato:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico delicato;
    sapore: dolce, vellutato, armonico;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento di cui
svolto l'8,50 per cento;
    zuccheri residui minimo: 60 g/l;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
    F) Moscato spumante:
    spuma fine e persistente;
    colore: paglierino con leggeri riflessi verdognoli;
    odore: caratteristico;
    sapore: dolce, intenso, vellutato, armonico;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento di cui
svolto almeno il 9 per cento;
    zuccheri residui minimo: 50 g/l;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E' in facolta' del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste
modificare  con  proprio  decreto  i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' e per l'estratto secco netto minimo.
                               Art. 7.
   La denominazione  di  origine  controllata  "Castel  San  Lorenzo"
Moscato  puo'  essere  utilizzata  per  designare  il  vino  spumante
naturale ottenuto con mosti o vini  che  rispondono  alle  condizioni
previste dal presente disciplinare di produzione.
   Il  vino  "Castel  San  Lorenzo"  Barbera,  ottenuto  da  uve  che
assicurino almeno un titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo
dell'11,50  per  cento  qualora  venga  sottoposto  ad  un periodo di
invecchiamento minimo di due anni di cui almeno sei mesi in botti  di
legno  ed  immesso  al  consumo  con un titolo alcolometrico volumico
totale minimo del 12,50 per cento, puo'  riportare  in  etichetta  la
qualificazione "Riserva".
   Il  periodo  di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'annata
di produzione delle uve.
   Il  vino  Moscato  ottenuto  da  uve  che  assicurino  un   titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  di  almeno 11,50 per cento
mediante macerazione a temperatura controllata e  successivo  arresto
del  processo fermentativo con mezzi fisici se immesso al consumo con
un titolo alcolometrico volumico totale del 13,50 per cento,  di  cui
l'8,50  per cento svolto, puo' portare in etichetta la qualificazione
"Lambiccato".
                               Art. 8.
   Nella presentazione e designazione dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Castel  San Lorenzo" accompagnati dal nome del
vitigno, il nome del relativo vitigno deve figurare in  etichetta  in
caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per
indicare la denominazione di origine.
   Nella  presentazione  e  designazione  dei vini a denominazione di
origine controllata "Castel San Lorenzo"  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva  diversa da quella prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi  "superiore",  "ex-
tra", "fine", "scelto", "delizioso" e similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta",
"podere",  "cascina"  ed  altri  termini  similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e
toponomastiche   aggiuntive   che   facciano   riferimento  a  unita'
amministrative, frazioni, aree, fattorie, localita' e  mappali  dalle
quali   effettivamente  provengono  le  uve  da  cui  il  vino  cosi'
qualificato  e'  stato  ottenuto,  a  condizione  che   le   medesime
indicazioni:
    siano  espressamente  delimitate  ed  autorizzate con decreto del
Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,  su  conforme  richiesta
degli interessati e sentito il Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini;
    vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;
    siano  oggetto  di  specifica denuncia annuale delle uve e che le
uve  stesse  siano  prese  in  carico  separatamente  negli  appositi
registri di cantina ai fini della vinificazione;
    rispondano   inoltre   alle   altre  condizioni  stabilite  dalla
normativa  CEE  in  materia  di  designazione  e  presentazione   dei
V.Q.P.R.D. e dei V.S.Q.P.R.D.
   Sulle  bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Castel San
Lorenzo" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione  delle
uve purche' veritiera e documentabile.
   Detta  indicazione e' obbligatoria per il tipo "Castel San Lorenzo
Barbera Riserva".
                               Art. 9.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque  distribuisce
per  il  consumo  con la denominazione di origine controllata "Castel
San Lorenzo" vini che non rispondono alle condizioni ed ai  requisiti
stabiliti  dal  presente disciplinare di produzione e' punito a norma
dell'art. 28 del decreto del Presidente della  Repubblica  12  luglio
1963, n. 930.
                         Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                             GORIA
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
          BODRATO