Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo" debbono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la rispettiva composizione ampelografica appresso indicata. Bianco: Trebbiano toscano, 50-60 per cento; Malvasia Bianca, 30-40 per cento. Possono concorrere fino ad un massimo del 20 per cento i vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno. Rosso e Rosato: Barbera, 60-80 per cento; Sangiovese, 20-30 per cento. Possono concorrere fino ad un massimo del 20 per cento i vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno. Barbera: Barbera, almeno l'85 per cento. Possono concorrere fino ad un massimo del 15 per cento i vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno. Moscato: Moscato bianco, almeno l'85 per cento. Possono concorrere fino ad un massimo del 15 per cento i vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno. Art. 3. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno. Tale zona e' cosi' delimitata: dal punto di incrocio della strada Controne-Ottati con il confine comunale di Controne il limite segue tale strada verso est fino ad incrociare in prossimita' del km 25 il confine che separa i comuni di Ottati e di Sant'Angelo a Fasanella; lungo questo prosegue poi verso sud-ovest fino ad incrociare il confine di Bellosguardo. Prosegue in direzione est lungo il confine settentrionale del comune di Bellosguardo, poi segue quello orientale fino ad incrociare sul torrente Pietra il confine comunale di Felitto. Prosegue lungo questo in direzione sud-ovest fino a raggiungere il confine di Magliano Vetere. Segue tale confine in direzione sud fino alla confluenza con il fiume Calore. Costeggia il fiume in direzione Felitto fino a raggiungerne il confine. Segue tale confine, prima in direzione ovest, poi nord-ovest, fino ad incrociare il confine con il comune di Roccadaspide, in localita' Tempa Morrecchia. Prosegue tale confine in direzione est, poi nord, fino ad incrociare la strada che, passando per Tempa Ciavarello, raggiunge il centro abitato di Roccadaspide. Percorre interamente tale strada fino ad incrociare la strada che da Roccadaspide porta ad Albanella. Segue quest'ultima passando prima per localita' Serra, poi Acquaviva, poi contrada De Rosa e M. Tempalli, fino all'incrocio con il confine sud del comune di Albanella; lo costeggia fino ad incrociare prima il confine del comune di Castelcivita poi quello del comune di Altavilla Silentina. Segue il confine tra i comuni di Altavilla S. Castelcivita fino ad incrociare il confine di Controne che percorre in direzione sud-est fino alla confluenza con la strada Controne-Ottati, punto di partenza della delimitazione. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve derivate le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'at. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni ben esposti, con esclusione di quelli di fondovalle. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore a 120 quintali per il tipo bianco ed a 100 quintali per i tipi rossi, rosato e moscato. La resa massima di uve in coltura promiscua non deve essere superire a 5 kg per ceppo per il tipo bianco ed a 4 kg per ceppo per i tipi rossi, rosato e moscato. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale non superi del 20 per cento i limiti massimi sopra stabiliti. La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento. Art. 5. Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'eventuale invecchiamento e le operazioni relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione del vino spumante devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte, compresi nella zona di produzione. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50 per cento per i tipi Rosso, Barbera, Rosato e Moscato, del 10 per cento per il tipo bianco e dell'11,50 per cento per i tipi "Barbera riserva" e "Moscato Lambiccato". Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche. Art. 6. I vini "Castel San Lorenzo" all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche: A) Barbera: colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al granato se invecchiato; odore: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso; sapore: asciutto, giustamente tannico ed acidulo da giovane, caldo sapido, etereo, armonico e vellutato se invecchiato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. B) Rosso: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico, a volte fruttato; sapore: secco, leggermente acidulo, giustamente tannico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille. C) Rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: vinoso, tenue, con fragranza caratteristica; sapore: asciutto, con tendenza al morbido, delicato, leggermente acidulo, vellutato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. D) Bianco: colore: paglierino o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico; sapore: asciutto, acidulo, fruttato, leggermente amarognolo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E) Moscato: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico delicato; sapore: dolce, vellutato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento di cui svolto l'8,50 per cento; zuccheri residui minimo: 60 g/l; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. F) Moscato spumante: spuma fine e persistente; colore: paglierino con leggeri riflessi verdognoli; odore: caratteristico; sapore: dolce, intenso, vellutato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento di cui svolto almeno il 9 per cento; zuccheri residui minimo: 50 g/l; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' e per l'estratto secco netto minimo. Art. 7. La denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo" Moscato puo' essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione. Il vino "Castel San Lorenzo" Barbera, ottenuto da uve che assicurino almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50 per cento qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,50 per cento, puo' riportare in etichetta la qualificazione "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve. Il vino Moscato ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 11,50 per cento mediante macerazione a temperatura controllata e successivo arresto del processo fermentativo con mezzi fisici se immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale del 13,50 per cento, di cui l'8,50 per cento svolto, puo' portare in etichetta la qualificazione "Lambiccato". Art. 8. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo" accompagnati dal nome del vitigno, il nome del relativo vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "ex- tra", "fine", "scelto", "delizioso" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie, localita' e mappali dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni: siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta degli interessati e sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti; siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione; rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa CEE in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. e dei V.S.Q.P.R.D. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Castel San Lorenzo" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purche' veritiera e documentabile. Detta indicazione e' obbligatoria per il tipo "Castel San Lorenzo Barbera Riserva". Art. 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO