Art. 3.
       Modalita', criteri e percentuali del controllo in loco
                 delle domande di pagamento diretto
  Al fine di  verificare  l'effettiva  esistenza  e  l'ammissibilita'
delle  colture  di  semi  oleosi nonche' di assicurare il rispetto di
quanto previsto all'art. 3 ed all'art. 11, par. 1, par. 2, lettere a)
e b), par. 4 e par. 6 del regolamento della  Commissione,  l'A.I.M.A.
provvedera'  ad  effettuare  un  controllo  in  loco  di  un campione
rappresentativo pari al 10% delle domande di pagamento presentate per
ciascuna regione omogenea.
  L'A.I.M.A.  assicurera',  in  sede  di  scelta  del   campione   da
sottoporre  a  controllo,  che le ispezioni siano rappresentative per
ciascuna  regione  e  che  la  probabilita'  che  una  domanda  venga
sottoposta a controllo sia direttamente proporzionale alla superficie
dichiarata a semi oleosi.
  Inoltre,  nel  caso  in  cui i controlli amministrativi di cui agli
allegati VIII e IX del regolamento della Commissione  diano  adito  a
gravi  dubbi sulla validita' e l'esattezza delle domande di pagamento
e delle dichiarazioni di raccolta, si dovra'  procedere,  tranne  nei
casi  di  manifesto  errore materiale, al controllo in loco inteso ad
accertare  la  validita'   e   l'esattezza   della   medesima   prima
dell'effettuazione dei pagamenti richiesti.
  Quest'ultima  disposizione  si  applica  anche  ai  produttori  che
abbiano impiegato  un  quantitativo  di  semi  per  ettaro  inferiore
all'80%   di   quello  previsto  dalla  tabella  indicativa,  di  cui
all'allegato 2 della circolare ministeriale n. 28.