Art. 2.
  Ai  fini  dei  versamenti  di  cui  al   precedente   articolo,   i
contribuenti devono delegare irrevocabilmente l'Amministrazione delle
poste  e  delle  telecomunicazioni  (Amministrazione p.t.). La delega
deve essere conferita  utilizzando  l'apposito  bollettino  di  conto
corrente,  conforme  a  quello  riportato nell'allegato 1 al presente
decreto, predisposto dall'Amministrazione p.t. per la  ricezione  dei
versamenti   presso   un   qualsiasi  ufficio  postale;  la  data  di
conferimento della delega e' quella risultante dal timbro postale.
  Il versamento deve essere effettuato entro  il  mese  di  settembre
1992,  oppure  entro  il  15  dicembre  1992 con l'applicazione della
maggiorazione  del  3  per  cento  a  titolo   di   interessi;   tale
maggiorazione,  dovuta  per  i versamenti effettuati a partire dal 1
ottobre 1992, non forma oggetto di uno specifico  versamento,  ma  va
aggiunta all'ammontare dell'imposta straordinaria dovuta.
  L'anno  di  imposta  da  riportare  sui  bollettini  di  versamento
dell'imposta straordinaria, anche per i versamenti effettuati fino al
15 dicembre 1992, e' l'anno 1992.
  Gli uffici postali devono accettare anche i  versamenti  effettuati
tardivamente, ma non oltre il mese successivo alla scadenza di cui al
comma  precedente,  salva  l'applicazione  a  carico dei contribuenti
della sopratassa e dei relativi interessi per il  tardivo  versamento
da parte dell'amministrazione finanziaria.
  Gli  uffici  postali  non  devono  accettare  versamenti di importo
inferiore a L. 2.000.