Art. 2. Ai fini dei versamenti di cui al precedente articolo, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione p.t.). La delega deve essere conferita utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente, conforme a quello riportato nell'allegato 1 al presente decreto, predisposto dall'Amministrazione p.t. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale; la data di conferimento della delega e' quella risultante dal timbro postale. Il versamento deve essere effettuato entro il mese di settembre 1992, oppure entro il 15 dicembre 1992 con l'applicazione della maggiorazione del 3 per cento a titolo di interessi; tale maggiorazione, dovuta per i versamenti effettuati a partire dal 1 ottobre 1992, non forma oggetto di uno specifico versamento, ma va aggiunta all'ammontare dell'imposta straordinaria dovuta. L'anno di imposta da riportare sui bollettini di versamento dell'imposta straordinaria, anche per i versamenti effettuati fino al 15 dicembre 1992, e' l'anno 1992. Gli uffici postali devono accettare anche i versamenti effettuati tardivamente, ma non oltre il mese successivo alla scadenza di cui al comma precedente, salva l'applicazione a carico dei contribuenti della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Gli uffici postali non devono accettare versamenti di importo inferiore a L. 2.000.