Art. 4.
  Alle operazioni  indicate  nel  precedente  art.  3,  salvo  quanto
disposto dal presente decreto, si applicano le norme che disciplinano
le  operazioni di versamento in conto corrente postale, contenute nel
codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  n. 156, e successive
modificazioni,  e  nel  regolamento,  approvato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, di esecuzione del
libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni.
  I versamenti per contanti dell'imposta straordinaria immobiliare di
cui  al presente decreto sono consentiti anche per somme superiori ai
limiti massimi di importo stabiliti ai sensi dell'art. 7  del  codice
postale e delle telecomunicazioni.