Art. 4. Alle operazioni indicate nel precedente art. 3, salvo quanto disposto dal presente decreto, si applicano le norme che disciplinano le operazioni di versamento in conto corrente postale, contenute nel codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, e nel regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni. I versamenti per contanti dell'imposta straordinaria immobiliare di cui al presente decreto sono consentiti anche per somme superiori ai limiti massimi di importo stabiliti ai sensi dell'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni.