Art. 5.
  L'Amministrazione p.t. deve versare giornalmente  alla  sezione  di
tesoreria provinciale dello Stato di Roma, tutte le somme accreditate
sul conto corrente di servizio nella giornata precedente.
  L'operazione   di   versamento   deve  essere  effettuata  mediante
postagiro a debito del conto di servizio, citato nel precedente  art.
3,  ed  a  credito  del  conto  corrente  intestato  alla  sezione di
tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
  A ciascun versamento deve essere unita la  regolare  distinta  Mod.
124  T  prevista  dalle  vigenti  istruzioni generali sui servizi del
Tesoro, contenente l'indicazione del  capo,  capitolo  di  entrata  e
dell'apposito "codice versante" e recante il preventivo "visto" della
competente Ragioneria provinciale dello Stato.
  La sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ricevuti i
postagiro  comprovanti  l'avvenuto  accreditamento  e  le  rispettive
distinte indicate nel comma precedente, rilascia  all'Amministrazione
p.t.,  per ciascun versamento, la quietanza di entrata ed un estratto
di essa.