Art. 5. L'Amministrazione p.t. deve versare giornalmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, tutte le somme accreditate sul conto corrente di servizio nella giornata precedente. L'operazione di versamento deve essere effettuata mediante postagiro a debito del conto di servizio, citato nel precedente art. 3, ed a credito del conto corrente intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. A ciascun versamento deve essere unita la regolare distinta Mod. 124 T prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, contenente l'indicazione del capo, capitolo di entrata e dell'apposito "codice versante" e recante il preventivo "visto" della competente Ragioneria provinciale dello Stato. La sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ricevuti i postagiro comprovanti l'avvenuto accreditamento e le rispettive distinte indicate nel comma precedente, rilascia all'Amministrazione p.t., per ciascun versamento, la quietanza di entrata ed un estratto di essa.