Art. 6.
  L'Amministrazione p.t. e' tenuta a registrare su rapporto magnetico
i  dati  relativi  alle  deleghe  ricevute  tramite   bollettini   di
versamento  in conto corrente ed ai riversamenti effettuati presso la
sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
  I dati relativi a tutte  le  operazioni  eseguite  per  le  deleghe
ricevute  dal  1  settembre  1992  al 15 dicembre 1992 devono essere
registrati su un supporto magnetico  che  deve  pervenire  al  centro
informativo  del servizio centrale della riscossione entro il mese di
marzo 1993. Sullo stesso supporto devono essere registrate  anche  le
operazioni eseguite tardivamente ma non oltre il mese di scadenza del
termine di pagamento.
  Un  duplicato  del  supporto  deve  essere  tenuto  a  disposizione
dell'amministrazione finanziaria per un periodo  di  sei  mesi  dalla
data di consegna dell'originale.
  Il  contenuto  informativo  da  registrare  nel  supporto stesso e'
stabilito nell'allegato 2 al presente decreto.
  L'Amministrazione p.t. e' tenuta alla conservazione  dei  documenti
relativi ai versamenti in conto corrente per un periodo di dieci anni
a decorrere dalla data di accettazione.