Art. 6. L'Amministrazione p.t. e' tenuta a registrare su rapporto magnetico i dati relativi alle deleghe ricevute tramite bollettini di versamento in conto corrente ed ai riversamenti effettuati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. I dati relativi a tutte le operazioni eseguite per le deleghe ricevute dal 1 settembre 1992 al 15 dicembre 1992 devono essere registrati su un supporto magnetico che deve pervenire al centro informativo del servizio centrale della riscossione entro il mese di marzo 1993. Sullo stesso supporto devono essere registrate anche le operazioni eseguite tardivamente ma non oltre il mese di scadenza del termine di pagamento. Un duplicato del supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale. Il contenuto informativo da registrare nel supporto stesso e' stabilito nell'allegato 2 al presente decreto. L'Amministrazione p.t. e' tenuta alla conservazione dei documenti relativi ai versamenti in conto corrente per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di accettazione.