Art. 7. Il centro informativo del servizio centrale della riscossione esegue sui supporti magnetici di cui all'art. 6 controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati, nonche' la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 2 al presente decreto. I dati acquisiti secondo le modalita' descritte al comma precedente sono utilizzati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ai fini della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi.