Art. 7.
  Il centro  informativo  del  servizio  centrale  della  riscossione
esegue  sui  supporti  magnetici di cui all'art. 6 controlli intesi a
verificare la completezza dei dati ivi  riportati,  nonche'  la  loro
rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 2 al presente decreto.
  I dati acquisiti secondo le modalita' descritte al comma precedente
sono utilizzati dal centro informativo della Direzione generale delle
imposte  dirette,  ai fini della liquidazione delle dichiarazioni dei
redditi.