Art. 8.
  Il  sistema  informativo  del  Ministero  del  tesoro,   Ragioneria
generale  dello  Stato,  trasmette al centro informativo del servizio
centrale della riscossione,  su  supporto  magnetico,  i  dati  delle
quietanze  emesse  dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato
di Roma a fronte dei  versamenti  dell'Amministrazione  p.t.  di  cui
all'art. 5 del presente decreto.
  I  dati  delle quietanze devono pervenire al centro informativo del
servizio centrale della riscossione con scadenza mensile.
  Il  contenuto  informativo  dei  supporti  magnetici  e'  stabilito
nell'allegato 3.
  Sulla  base  dei  supporti  di  cui all'art. 6 e dei dati di cui ai
commi precedenti il centro informativo del  servizio  centrale  della
riscossione esegue controlli intesi a verificare:
    a)  che  quanto dichiarato dall'Amministrazione p.t. come versato
alla sezione di tesoreria provinciale dello  Stato  di  Roma  risulti
corrispondente ai dati registrati sull'archivio quietanze fornito dal
sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato;
    b)  che  il  versamento  sia  stato  effettuato  alla  sezione di
tesoreria provinciale dello Stato di Roma nei termini prescritti.
  Il centro informativo  del  servizio  centrale  della  riscossione,
eseguiti  i  controlli  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma
precedente, fornisce al centro informativo della  Direzione  generale
delle  imposte dirette i dati dei versamenti dei contribuenti forniti
dall'Amministrazione p.t. per gli adempimenti previsti dall'art.  36-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
  Il  centro  informativo  del  servizio  centrale della riscossione,
sulla base dei dati di cui al precedente art.  6,  verifica  che  gli
importi     relativi     ai    pagamenti    di    imposta    rilevati
dall'Amministrazione  p.t.  coincidano  con  quelli  dichiarati   dai
contribuenti  nelle  dichiarazioni  dei  redditi  e controllati dagli
uffici delle imposte e dai centri di servizio in sede di applicazione
dell'art. 36- bis del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  i  cui dati sono registrati negli archivi
magnetici dell'anagrafe tributaria.
  Le discordanze evidenziate dai controlli di cui al precedente comma
devono essere segnalate all'intendenza  di  finanza  territorialmente
competente.
  Sulla   base   delle  segnalazioni  di  cui  al  precedente  comma,
l'intendenza di finanza interessa l'Amministrazione p.t. e  l'ufficio
finanziario competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.