Art. 8. Il sistema informativo del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, trasmette al centro informativo del servizio centrale della riscossione, su supporto magnetico, i dati delle quietanze emesse dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma a fronte dei versamenti dell'Amministrazione p.t. di cui all'art. 5 del presente decreto. I dati delle quietanze devono pervenire al centro informativo del servizio centrale della riscossione con scadenza mensile. Il contenuto informativo dei supporti magnetici e' stabilito nell'allegato 3. Sulla base dei supporti di cui all'art. 6 e dei dati di cui ai commi precedenti il centro informativo del servizio centrale della riscossione esegue controlli intesi a verificare: a) che quanto dichiarato dall'Amministrazione p.t. come versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma risulti corrispondente ai dati registrati sull'archivio quietanze fornito dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato; b) che il versamento sia stato effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma nei termini prescritti. Il centro informativo del servizio centrale della riscossione, eseguiti i controlli di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, fornisce al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette i dati dei versamenti dei contribuenti forniti dall'Amministrazione p.t. per gli adempimenti previsti dall'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il centro informativo del servizio centrale della riscossione, sulla base dei dati di cui al precedente art. 6, verifica che gli importi relativi ai pagamenti di imposta rilevati dall'Amministrazione p.t. coincidano con quelli dichiarati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi e controllati dagli uffici delle imposte e dai centri di servizio in sede di applicazione dell'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui dati sono registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria. Le discordanze evidenziate dai controlli di cui al precedente comma devono essere segnalate all'intendenza di finanza territorialmente competente. Sulla base delle segnalazioni di cui al precedente comma, l'intendenza di finanza interessa l'Amministrazione p.t. e l'ufficio finanziario competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.