Art. 2. Alle regioni a statuto ordinario viene assegnato il fondo comune per l'anno 1992 nella misura complessiva di lire 6.632 miliardi di cui all'art. 5 della legge n. 415/91, come modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 333/92, secondo la ripartizione indicata alla col. 4 del prospetto 1, in sostituzione di quello gia' assegnato con l'art. 2 del decreto ministeriale n. 111847 del 26 febbraio 1992.