Art. 2.
  Alle  regioni  a  statuto ordinario viene assegnato il fondo comune
per l'anno 1992 nella misura complessiva di lire  6.632  miliardi  di
cui  all'art.  5  della legge n. 415/91, come modificato dall'art. 1,
comma  3,  del  decreto-legge  n.  333/92,  secondo  la  ripartizione
indicata  alla col. 4 del prospetto 1, in sostituzione di quello gia'
assegnato con l'art. 2 del decreto  ministeriale  n.  111847  del  26
febbraio 1992.