Art. 3. R i c e r c a 1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati - ai sensi dell'art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168 - l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali.