Art. 3.
                            R i c e r c a
   1.  Ai  professori  e  ai  ricercatori  sono assicurati - ai sensi
dell'art. 6 della  Legge  9  maggio  1989,  n.  168  -  l'accesso  ai
finanziamenti,  l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati
tecnici, nonche' la fruizione di periodi di  esclusiva  attivita'  di
ricerca,  anche  presso altri centri di ricerca italiani, comunitari,
stranieri e internazionali.